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Dimensionamento scolastico con accorpamento di diverse scuole: come deve essere predisposta la graduatoria interna di istituto

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L’accorpamento di più scuole in un unico istituto determina un’unica graduatoria interna di istituto. I docenti titolari nell’istituto saranno graduati in base al punteggio a prescindere dalla loro precedente titolarità

Una lettrice ci scrive:

Probabilmente per l’anno scolastico 2020/21 ci sarà un accorpamento di scuole tra diversi comuni della nostra zona. Attualmente ci sono l’istituto A che è sede di presidenza e con esso si accorperanno l’istituto B e l’istituto C, l’istituto A rimarrà sempre sede di presidenza. per chi lavora nell’istituto A cambierà qualche cosa? Dovremo fare la graduatoria interna con gli istituti B e C?”

Il dimensionamento scolastico relativo all’accorpamento di più scuole in un altro istituto, ha delle conseguenze sia per i docenti titolari nelle scuole accorpate che per i docenti titolari nella scuola di destinazione

L’accorpamento determina, infatti, un ampliamento dell’organico dell’istituto, sia come cattedre complessive che come numero di docenti titolari. Tale ampliamento avrà chiaramente effetti sulle graduatorie interne di istituto in quanto tutti i docenti con titolarità nell’istituto, compresi coloro che avevano titolarità nelle scuole accorpate, dovranno essere inseriti in un’unica graduatoria in base al punteggio

Riferimenti normativi

Le disposizioni normative sono inserite nell’art.18 del CCNI sulla mobilità e, nel caso specifico esposto della nostra lettrice tutti i chiarimenti si trovano nel comma 1 lettera C) dove si stabilisce quanto segue:

“C) Dimensionamento di istituti nella scuola secondaria di I e II grado.

Con la cessazione del funzionamento di un istituto di scuola secondaria di I grado (ivi compresi gli istituti comprensivi) o di II grado o di una sezione staccata, e l’attribuzione delle relative classi a più istituti dello stesso grado, ordine e tipo funzionanti nello stesso comune, i docenti titolari della scuola soppressa ottengono la titolarità nei nuovi istituti secondo le seguenti modalità.

L’ufficio scolastico territorialmente competente, prima delle operazioni di mobilità, sulla base di un’unica graduatoria per singola classe di concorso o posto comprendente tutti i docenti titolari delle istituzioni scolastiche o sezioni staccate coinvolte nel provvedimento di dimensionamento, individua i docenti soprannumerari in rapporto ai posti complessivi derivanti dalla somma degli organici delle istituzioni scolastiche coinvolte. I docenti provenienti dalla scuola o dalle scuole di cui è cessato il funzionamento, non individuati come perdenti posto, verranno assegnati sui posti disponibili nelle istituzioni risultanti dal dimensionamento in ordine di graduatoria ed in base alla preferenza espressa. I docenti delle istituzioni non soppresse individuati come soprannumerari e gli ex titolari della scuola soppressa individuati come soprannumerari usufruiscono della precedenza per il rientro, in fase di mobilità, in una delle scuole oggetto del dimensionamento, come previsto al punto II) dall’art. 13 del presente contratto”

Conclusioni

L’accorpamento della scuola B e della scuola C nell’istituto A, sede di organico e di titolarità, determinerà, quindi,  per l’anno scolastico 2020/21 la predisposizione di un’unica graduatoria interna di istituto nella quale confluiranno tutti i docenti titolari nell’istituto A, senza distinzioni tra coloro già titolari nell’istituto e coloro che risultavano titolari, l’anno precedente, nella scuola B o nella scuola C

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