Dimensionamento: acquisizione nuova titolarità e individuazione soprannumerari

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Dimensionamento rete scolastica e individuazione perdenti posto: cosa prevede il CCNI sulla mobilità 2019/22. Le diverse casistiche

Dimensionamento rete scolastica

In caso di dimensionamento della rete scolastica, ai fini dell’individuazione dei perdenti posti, il contratto affronta le casistiche che possono venire a crearsi:

A) Unificazione nella scuola secondaria di I e II grado

B) Dimensionamento dei circoli didattici e/o istituti comprensivi, per la relativa parte di organico

C) Dimensionamento di istituti nella scuola secondaria di I e II grado

D) Succursali e/o corsi che, a seguito del dimensionamento, confluiscano presso altre istituzioni scolastiche

A) Unificazione nella scuola secondaria di I e II grado

Nel caso di unificazione di due o più scuole dello stesso o diverso grado di istruzione, l’individuazione dei soprannumerari avviene nella maniera seguente:

1) le scuole dello stesso grado e tipo, funzionanti nello stesso comune, danno luogo ad un unico organico dell’autonomia ed i docenti titolari di tali istituzioni confluiscono in un’unica graduatoria ai fini dell’individuazione dei perdenti posto;

2) le scuole che non possono realizzare un unico organico dell’autonomia (nel caso ad esempio di unificazione di scuole appartenenti a gradi diversi di istruzione) continueranno ad essere sede di organico e i docenti ivi titolari rimangono inclusi in graduatorie distinte ai fini dell’individuazione dei perdenti posto.

B) Dimensionamento dei circoli didattici e/o istituti comprensivi, per la relativa parte di organico

In tal caso, l’individuazione dei perdenti posto avviene in due differenti modalità a seconda che si tratti di:

  1. unificazione di più circoli e/o istituti comprensivi;
  2. confluenza di plessi o scuole dell’infanzia in altro circolo o istituto comprensivo.

In caso di unificazione di più circoli e/o istituti comprensivi:

  • tutti i docenti titolari dei circoli e/o istituti comprensivi, confluiti interamente nel nuovo circolo e/o istituto comprensivo, entrano a far parte di tale circolo e/o istituto comprensivo e formano un’unica graduatoria, distinta per tipologia (primaria; infanzia; secondaria di primo grado per classi di concorso), per l’individuazione del perdente posto.

In caso di confluenza di plessi o scuole dell’infanzia in altro circolo o istituto comprensivo:

  • tutti i docenti titolari nel circolo e/o istituto comprensivo, assegnati, nel corrente anno scolastico, sui plessi medesimi o sulle scuole dell’infanzia medesime, possono esprimere un’opzione per l’acquisizione della titolarità nel circolo e/o istituto comprensivo di confluenza. In questo caso, l’Ufficio scolastico territorialmente competente, prima delle operazioni di mobilità, assegna la titolarità ai predetti docenti nei circoli e/o istituto comprensivo di confluenza. Per l’individuazione dei soprannumerari in ciascuno dei circoli e/o istituti comprensivi di arrivo si procede alla formulazione di un’unica graduatoria, che comprende sia i docenti già facenti parte dell’organico del circolo e/o istituto comprensivo medesimo sia i docenti neo -titolari (quindi docenti già presenti nel circolo/I.C. di confluenza e nuovi arrivati). I docenti, che non esercitano la predetta opzione di confluenza, restano titolari nel circolo e/o istituto comprensivo di precedente titolarità ai fini dell’individuazione dei soprannumerari; tali docenti diventano automaticamente soprannumerari, qualora il circolo e/o istituto comprensivo di precedente titolarità sia soppresso, e in tal caso usufruiscono a domanda della precedenza per il rientro in una delle scuole oggetto del dimensionamento, come previsto al punto II) dall’art. 13 del CCNI.  Esempio:

– sono assegnato nel 19/20 nel plesso della IC “X”; tale plesso confluisce nell’ I.C. “Y”;

– posso esercitare l’opzione di acquisizione della titolarità nell’I.C. “Y”, dove divento titolare e sarà graduato ai fini dell’individuazione degli eventuali perdenti posto;

– non esercito la predetta opzione:  resto titolare nell’I.C. “X”, dove sarò graduato ai fini dell’individuazione degli eventuali perdenti posto;

– non esercito la predetta opzione e il plesso dell’IC “X” viene soppresso: divento automaticamente perdente posto e usufruisco, nell’ambito delle operazioni di mobilità, della precedenza per il rientro in una delle scuole oggetto del dimensionamento.

C) Dimensionamento di istituti nella scuola secondaria di I e II grado

Con la cessazione del funzionamento di una  scuola secondaria di I grado, compresi gli istituti comprensivi, o di II grado o di una sezione staccata e l’attribuzione delle relative classi a più scuole dello stesso grado e tipo, funzionanti nello stesso comune, i docenti titolari della scuola soppressa ottengono la titolarità nei nuovi istituti secondo le modalità di seguito indicate:

  1. l‘Ufficio scolastico territorialmente competente, prima delle operazioni di mobilità, sulla base di  un’unica graduatoria per singola classe di concorso o posto, comprendente tutti i docenti titolari delle scuole o sezioni staccate coinvolte nel dimensionamento, individua i docenti soprannumerari in relazione ai posti complessivi derivanti dalla somma degli organici delle istituzioni scolastiche coinvolte;
  2. i docenti provenienti dalla scuola o dalle scuole, di cui è cessato il funzionamento, non individuati come perdenti posto, vengono assegnati sui posti disponibili nelle istituzioni risultanti dal dimensionamento in ordine di graduatoria ed in base alla preferenza espressa;
  3. i docenti delle istituzioni non soppresse individuati come soprannumerari e gli ex titolari della scuola soppressa individuati come soprannumerari usufruiscono della precedenza per il rientro, in fase di mobilità, in una delle scuole oggetto del dimensionamento.

Esempio: 

  • IC ” X” non più funzionante; le relative classi vengono assegnate all’IC “Y”;
  • l’Ufficio scolastico stila un’unica graduatoria di istituto per classe di concorso o posto (comprendente docenti già titolari e nuovi arrivati dall’ex IC “X”) e individua i soprannumerari in rapporto ai posti derivanti dalla somma dei posti presenti nell’IC “Y”, calcolati in base anche alle classi dell’ex IC “X”;
  • i docenti provenienti dall’IC ” X” non perdenti posto vengono assegnati in ordine di graduatoria all’IC “Y”;
  • i docenti dell’IC “Y” individuati come soprannumerari e gli ex titolari dell’IC “X” individuati come soprannumerari partecipano alla mobilità e usufruiscono della precedenza per il rientro in una delle scuole oggetto del dimensionamento.

Qualora non si realizzi un unico organico in quanto le scuole  continuano ad appartenere a diverso grado, i docenti ivi titolari rimangono inclusi in graduatorie distinte ai fini dell’individuazione dei perdenti posto.

D) Succursali e/o corsi che, a seguito del dimensionamento, confluiscano presso altre istituzioni scolastiche

Nel caso di succursali e/o corsi che, a seguito di dimensionamento, confluiscano presso altre scuole dello stesso grado o tipo, il personale docente della scuola, che ancora esistente ha subito una riduzione di classi, ha titolo a transitare nell’istituto di confluenza esercitando apposita opzione. 

Nel caso si eserciti l’opzione di passare nell’Istituto confluenza, ciò avviene secondo le seguenti modalità:

  • l’Ufficio scolastico territorialmente competente, prima delle operazioni di mobilità, sulla base di un’unica graduatoria per singola classe di concorso o posto, comprendente tutti i docenti titolari delle istituzioni scolastiche coinvolte nel provvedimento di dimensionamento, individua i docenti
    soprannumerari in rapporto ai posti complessivi derivanti dalla somma degli organici delle istituzioni scolastiche coinvolte;
  • i docenti non perdenti posto sono assegnati, a domanda e in ordine di graduatoria, con priorità sui posti della scuola di precedente titolarità e, in subordine, sui restanti posti rimasti liberi in una delle scuole derivanti dalla stessa operazione di dimensionamento;
  • i docenti individuati come soprannumerari hanno titolo ad usufruire della precedenza al rientro, in fase di mobilità, in una delle scuole oggetto della stessa operazione di dimensionamento.

Esempio:

  • il corso dell”IC “X” confluisce nell’IC “Y”;
  • i docenti dell’IC “X” (ancora comunque esistente ma con un numero di classi inferiore) possono confluire, esercitando l’apposita opzione di confluenza, nell’IC “Y”;
  • in tal caso (di confluenza nell’IC “Y”), l’Ufficio scolastico predispone un’unica graduatoria interna con tutti i docenti titolari nell’IC “Y”, compresi quelli arrivati dalla scuola “X”, e individua i soprannumerari in relazione ai posti complessivi derivanti dalla somma degli organici delle scuole coinvolte (calcolati in base anche ai nuovi corsi o succursali confluiti);
  • i docenti non perdenti posti arrivati dalla scuola “X” vengono assegnati, secondo l’ordine della graduatoria interna, con priorità sui posti della scuola di precedente titolarità (quindi nel corso confluito);
  • i docenti (già titolari o confluiti) soprannumerari partecipano alla mobilità e usufruiscono della precedenza al rientro in una delle scuole oggetto della stessa operazione di dimensionamento.

Qualora non si realizzi un unico organico in quanto le scuole  continuano ad appartenere a diverso grado, i docenti ivi titolari rimangono inclusi in graduatorie distinte ai fini dell’individuazione dei perdenti posto.

Chiusura punto erogazione servizio e attribuzione classi a scuola di altro comune

Se il punto di erogazione del servizio (istituto, plesso, corso o succursale) nelle tipologie di scuole suddette viene chiuso, con relativa attribuzione delle classi o alunni ad altro istituto ubicato in comune diverso, il personale docente in esso titolare (dell’istituto o punto di erogazione del servizio cessato) ha titolo a transitare, mediante esercizio di opzione, nell’istituto di confluenza, secondo l’ordine di graduatoria della scuola di provenienza sino all’esaurimento delle disponibilità di organico della nuova scuola. Qualora il docente non eserciti la suddetta opzione, diventa automaticamente perdente posto.

I titolari del punto di erogazione soppresso individuati come soprannumerari partecipano alla mobilità e usufruiscono a domanda della precedenza per il rientro nell’istituto di confluenza. A tal fine, gli stessi docenti possono presentare domanda condizionata, utilizzando come sede di precedente titolarità il codice della nuova scuola in cui sono confluite le classi o gli alunni.

Cessazione funzionamento scuola secondaria, centro territoriale, scuola ospedaliera, scuola serale o scuola carceraria

Nel caso di cessazione del  funzionamento di un istituto di scuola secondaria, centro territoriale, scuola ospedaliera, scuola serale o scuola carceraria, i titolari della scuola soppressa sono individuati come perdenti posto e partecipano alla mobilità in quanto tali; usufruiscono delle precedenze di cui ai punti II) e V) dell’articolo 13 del CCNI (rientro nella scuole e nel comune di precedente titolarità), a partire dall’anno successivo, in una scuola del comune di loro scelta.

Formulazione graduatorie

Per la formulazione delle graduatorie sopra menzionate, si applicano i criteri previsti nel CCNI 2019/22, relativi all’individuazione del perdente posto, e nella tabella di valutazione di titoli e servizi per le parti riferite ai trasferimenti d’ufficio e all’individuazione del soprannumerario.

Nelle operazioni suddette si tiene conto delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI solo ai fini dell’esclusione dalla graduatoria per l’individuazione dei perdenti posto (art. 13 comma 2) e non anche ai fini della riassegnazione della titolarità nell’ambito del singolo dimensionamento.

Domanda di mobilità

I docenti che hanno acquisito la titolarità nella nuova scuola, secondo quanto detto sopra, possono presentare domanda di trasferimento negli stessi termini previsti per i docenti perdenti posto.

Il personale trasferito d’ufficio, senza aver presentato domanda ovvero a domanda condizionata, nell’ottennio precedente, da una scuola coinvolta nelle operazioni di dimensionamento, mantiene il diritto al rientro alle condizioni previste  dall’articolo 13, comma 1, punto II e V del CCNI.

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