Differimento presa di servizio: in quali condizioni si esercita

WhatsApp
Telegram
Differimento presa di servizio

In quali condizioni si esercita il differimento della presa di servizio? Sono state pubblicate delle note differenti. Da una parte Lazio e Campania, dall’altra Torino e Siena. La Uil chiede, invece, uniformità e che venga estesa a tutte le direzioni regionali la nota dell’Usr per il Lazio n. 30693 del 23 agosto 2019.

Sulla richiesta di differimento della presa di servizio da parte dei docenti neo immessi in ruolo non esiste uniformità tra le direzioni regionali. Lo constata la Uil scuola, la quale chiede un unico regolamento.

Nello specifico la federazione sindacale condivide la nota dell’Ufficio scolastico regionale del Lazio, con la quale si dà la possibilità ai dirigenti scolastici di accogliere eventuali richieste, purché motivate, finalizzate alla soluzione del problema della presa di servizio ai fini di regolarizzare precedenti rapporti di lavoro, ancora in essere al momento della nomina.

Il limite della nota sottolineato dalla Uil risiede nel fatto che è circoscritta alla regione Lazio (ma anche Campania ha adottato la stessa disposizione), mentre in altre regioni sono state fornite indicazioni differenti, come in Piemonte.

Indicazioni Lazio e Campania

Come detto, le indicazioni fornite dagli Usr per il Lazio e per la Campania coincidono. Entrambi chiariscono infatti che si ritiene possano essere accolte dai dirigenti scolastici le richieste, dettagliatamente motivate, finalizzate a posporre la presa di servizio per cause riconducibili alla necessità di regolarizzare rapporti di lavoro in essere al momento della nomina ed incompatibili con l’assunzione in ruolo (ad esempio per le situazioni di chi ha la necessità di fornire al precedente datore di lavoro il preavviso in caso di dimissioni volontarie) o di dismettere attività imprenditoriali o commerciali. Si richiama a tal proposito l’art. 436 co. 4 del Dlgs 297/94 e la FAQ 25 emanata dal Miur in occasione del piano straordinario di immissioni in ruolo previste dalla legge 107/2015.
Il differimento può avere una durata pari all’anno scolastico e non è ulteriormente prorogabile, in quanto concesso unicamente al fine di permettere al lavoratore di regolarizzare la sua posizione lavorativa. Colui che al termine del periodo di differimento previsto non assuma servizio, decade dalla nomina.

nota Lazio 30693 del 23/08/2019

nota Campania 19003 del 29/08/2019

Indicazioni Siena e Torino

La nota 6271 del 27 agosto 2019 dell’Ust di Torino, invece, precisa che non potranno e non dovranno essere accolte eventuali richieste di differimento della presa di servizio finalizzate alla prosecuzione di altra attività lavorativa. Né tantomeno, in base agli stessi principi, potranno essere accolte richieste di aspettativa o di differimento della presa di servizio che trovino la propria giustificazione nella sussistenza di un precedente rapporto di impiego. Al momento dell’assunzione, il docente deve essere quindi libero da altre attività e qualora svolga un altro lavoro il dirigente dovrà diffidarlo a porre fine il rapporto in essere entro 15 giorni.

Si distacca dalle indicazioni delle ragioni Lazio e Campania la nota 3910 del 30 agosto 2019 dell’Ust di Siena, secondo cui tutte le richieste di differimento del ruolo effettuate per più di una volta sono da intendersi respinte in blocco. La stessa nota precisa che il differimento possa avere una durata pari all’anno scolastico e non sia ulteriormente prorogabile, in quanto concesso unicamente al fine di permettere al lavoratore di regolarizzare la sua posizione lavorativa. Colui che al termine del periodo di differimento previsto non assuma servizio, decade dalla nomina.

Uil scuola

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri