Didattica a distanza, supplenze anche da messa a disposizione. Un modello da inviare

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Supplenze, in caso di nuove assenze del titolare la scuola deve chiamare il supplente per assicurare la didattica a distanza. Anche da domande di messa a disposizione.

Supplenze e proroghe

Il decreto cura Italia, decreto n. 18 del 17 marzo 2020, ha assicurato la continuità lavorativa dei supplenti per il periodo di sospensione delle attività didattiche, al momento sino al 3 aprile.

Con la successiva nota del 18 marzo è stato chiarito che al supplente spetta la proroga anche in caso di rientro del titolare. L’unico aspetto da chiarire ufficialmente rimane la data da cui applicare la disposizione del decreto suddetto: la proroga va effettuata anche per i contratti precedenti al 17 marzo (quindi a partire dal 5 marzo) oppure dal 17 come indicato in una nota non ancora pubblicata ufficialmente dal Ministero?

Nuove supplenze

Sia la nota del 18 marzo che la bozza suddetta prevedono che in caso di nuove assenze si proceda a chiamare il docente supplente, a condizione che sia in possesso degli strumenti necessari (PC e connessione Internet) per svolgere la didattica a distanza, che possono essere anche forniti in comodato d’uso dalla scuola.

Messa a disposizione

Il personale docente precario, oltre che dalle graduatorie di istituto, anche in questa situazione emergenziale, può essere convocato per le supplenze tramite domanda di messa a disposizione. Si tratta  di un’istanza presentata alle scuole (senza limitazioni, escluse alcune di seguito riportate), tramite la quale si “avverte”  della propria disponibilità per eventuali incarichi di supplenza.

Si ricorre alle MAD nel caso in cui le graduatorie di istituto siano esaurite, comprese quelle delle scuole viciniori.

Le ultime circolari sulle supplenze hanno posto un limite per i docenti specializzati su sostegno: tali docenti possono presentare la domanda MAD per supplenze su sostegno, soltanto se non inseriti nelle graduatorie di istituto.

Un’altra limitazione, che riguarda anche i docenti curricolari, è dettata dal regolamento sulle supplenze (DM 131/07), sulla base del quale non è possibile instaurare due rapporti di lavoro in due province diverse (quindi non si può completare l’orario di servizio in due province).

Qui un modello di domanda di messa a disposizione elaborato dall’Ufficio Scolastico di Padova, che può essere modificato e personalizzato in base alle esigenze individuali.

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