Didattica a distanza: si deve rispettare il proprio orario? Possono impormi metodologie didattiche? C’è diritto a disconnessione? Le nostre FaQ

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Eppure qualcosa si muove, anche se con estrema lentezza. Quello che era stato osservato fino ad oggi è che non esisteva alcun tipo di provvedimento normativo che avesse equiparato l’attività didattica ordinaria a quella a distanza, con tutte le conseguenze che ne potevano derivare, a partire dagli obblighi di lavoro del personale docente. Con il nuovo decreto….cosa cambia?

Quale norma?

Il DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22 articolo 2 comma 3 così afferma: “In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione. Le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonché del personale scolastico, come determinati dal quadro contrattuale e normativo vigente, fermo quanto stabilito al periodo precedente e all’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, possono svolgersi nelle modalità del lavoro agile anche attraverso apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, per contenere ogni diffusione del contagio”.

La DAD è ora obbligatoria attivarla e assicurarla ?

Fino ad oggi dei Dpcm, e solo dei Dpcm, attuativi di decreti legge, avevano previsto sì l’obbligatorietà dell’attività didattica a distanza, ma da parte della scuola e non come obbligo di servizio, non come attività funzionale, come attività doverosa per il personale docente. Ricordiamo il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 2020, attuativo del Decreto legge 23 febbraio 2020 n°6 che prevedeva all’Articolo 1 lettera g) quanto segue: “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attivita’ didattiche nelle scuole, modalita’ di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita’”.

Questo decreto legge venne poi abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020 n° 19, ma sarà con il Dpcm dell’8 marzo 2020 che sopravviverà la norma che vorrà l’obbligo della DAD da parte dell’istituzione scolastica, come contemplato dall’articolo 2 lettera m. Dpcm che verrà a sua volta prorogato nella sua valenza da quello successivo del 1 aprile. Il decreto legge 25 marzo n° 19 non parlava di DAD obbligatoria. Così come neanche i decreti legge precedenti. Si faceva esclusivamente riferimento alla semplice “possibilità’ del loro svolgimento di attivita’ in modalita’ a distanza”. Tale possibilità, con uno strumento governativo, attuativo di un decreto legge, era diventato atto impositivo per i dirigenti scolastici. Ciò dovrebbe far riflettere sul livello dello stato del diritto in Italia. Per farla breve sino ad oggi c’era il solo obbligo da parte della dirigenza scolastica di attivare modalità di didattica a distanza, ma ad esso non corrispondeva alcun obbligo da parte dei docenti.

Con la nuova norma si afferma che il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, si può intendere, tenendo conto della volontà del legislatore, anche se formulata in modo non tassativo, come attività obbligatoria per il personale docente quella di garantire l’attività didattica a distanza che comunque non è stata espressamente equiparata a quella ordinaria. Questa equiparazione sostanziale e formale nel testo legislativo in commento non emerge. Va comunque osservato che nella relazione di accompagnamento al Parlamento di conversione in Legge del detto decreto si scrive che “si tratta di una disposizione che, per il tempo dell’emergenza epidemiologica, trasferisce in modalità telematica l’attività delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. Ciò assume particolare rilievo per quanto attiene alla didattica, al fine di garantire il diritto costituzionale all’apprendimento”,

Si può introdurre il lavoro agile anche per il personale docente?

Sino ad oggi il lavoro agile nella scuola per il personale docente non era stato contemplato. Cosa che abbiamo osservato una pluralità di volte. Adesso con la nuova norma il quadro potrebbe mutare. Le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonché del personale scolastico, come determinati dal quadro contrattuale e normativo vigente, fermo quanto stabilito al periodo precedente e all’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, possono svolgersi nelle modalità del lavoro agile anche attraverso apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, per contenere ogni diffusione del contagio.

Ciò significa che il dirigente della scuola potrà attivare il lavoro agile anche per il personale scolastico tutto ivi incluso quindi quello docente? Potrà, non significa che dovrà, ma nella realtà delle cose il lavoro agile i docenti lo stanno svolgendo sostanzialmente già da settimane. Tale norma non pare escludere il personale docente, poiché si parla di personale scolastico, ed il personale scolastico include anche quello docente, non è solo quello ATA. Occorrerà fare chiarezza, perché nel caso in cui si dovesse estendere a livello normativo il lavoro agile per il personale docente, deriverebbero una serie di diritti e doveri come dalla normativa applicabile in materia.

Si dovrà rispettare il proprio orario di lavoro?

Ad oggi i docenti hanno lavorato più del dovuto, costantemente, con l’introduzione del lavoro agile si dovranno porre dei paletti, a partire dal rispetto dell’orario di lavoro. L’articolo 18 comma 1 della LEGGE 22 maggio 2017, n. 81( che è quella che disciplina il lavoro agile ed è richiamata nell’articolo 87 del decreto legge a cui rinvia il decreto legge 22 dell’8 aprile) afferma chiaramente che “la prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva”. E nel periodo precedente si sottolinea che questo si svolge senza “precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attivita’ lavorativa”.

Quindi, da ciò si desume che si dovranno rispettare sicuramente i limiti orari contrattuali, e questa è una garanzia a tutela dei lavoratori, ma ciò non significa che i lavoratori siano obbligati a rispettare il proprio ordinario orario di lavoro giornaliero come se si fosse in presenza di attività didattica ordinaria. Qualora il lavoro agile sia effettivamente esteso al personale docente, saranno i docenti nella propria autonomia a decidere come svolgere la propria attività nel rispetto del proprio limite orario contrattuale e senza alcun vincolo orario giornaliero. Bisogna ricordare che la nota MIUR del 6 marzo in materia di lavoro agile richiesto dal personale ATA prevedeva che “le prestazioni lavorative in formato agile dovranno essere misurabili e quantificabili”.

Esiste il diritto alla disconnessione?

L’articolo 22 lettera c8 comma 4 del CCNL scuola del 2018 ricorda che “sono oggetto di contrattazione integrativa i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione)”. Quindi, questa materia è stata rimessa alla contrattazione integrativa. E le disposizioni previste a favore dei lavoratori, delle lavoratrici della scuola, devono essere ottemperate anche con la didattica a distanza e durante il lavoro agile.

Si può usare propria strumentazione?

Bisogna ricordarsi che i lavoratori per garantire la prestazione lavorativa in lavoro agile possono svolgerla attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione. In tali casi l’articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione. Ovvero Il datore di lavoro non sarà responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attivita’ lavorativa. Se il lavoratore non ha la strumentazione per poter svolgere la DAD dovrà segnalare questa problematica alla scuola, perché non nelle condizioni di poter svolgere il servizio.

Si può essere esonerati dalla DAD in caso di impossibilità a svolgere l’attività a distanza ?

Il decreto cura Italia all’articolo 87 comma 3 prevede che qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilita’ le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l’amministrazione non corrisponde l’indennita’ sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non e’ computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Se il lavoro agile si estenderà al personale docente, questa disposizione potrà applicarsi allo stesso? Va detto che questa norma nella sua impostazione originaria era stata pensata, guardando alla scuola, per il personale ATA. Occorrerà sicuramente fare chiarezza interpretativa.

I lavoratori vanno tutelati in materia infortunistica?

Tra le tutele riconosciute in materia di lavoro agile vi è quella prevista dall’articolo 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81 lì quando afferma chiaramente che il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali.

Si possono imporre metodologie didattiche?

Pur essendo obbligatoria la DAD, la libertà d’insegnamento va salvaguardata e pertanto le modalità di svolgimento non possono essere imposte L’art. 7 del TU assegna al Collegio dei docenti “potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell’istituto(..). Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente”.

Evitare il fai da te che compromette la privacy

Sul punto comunque va osservato che è consigliabile evitare il fai da te, stante le problematicità che possono emergere in materia di privacy e pertanto è consigliabile fare affidamento a piattaforme condivise dalla comunità scolastica e/o utilizzate dalla propria istituzione scolastica. Ricordiamo che il Garante in materia di tutela dei dati personali così si è pronunciato: “Nella scelta e nella regolamentazione degli strumenti più utili per la realizzazione della didattica a distanza scuole e università dovranno orientarsi verso strumenti che abbiano fin dalla progettazione e per impostazioni predefinite misure a protezione dei dati”.

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