Didattica a distanza, firma registro elettronico: no, si rischia reato penale. No assenze studenti

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Registro elettronico non va firmato dai docenti e non bisogna mettere le assenze agli studenti.

Assenze studenti

Le assenze degli studenti, nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza, non vanno segnate sul registro elettronico per due semplici motivi:

  • il decreto legge del 9 marzo 2020 (articolo 32) ha garantito la validità dell’anno scolastico anche senza lo svolgimento dei 200 giorni di lezione, per cui non si comprende perché si dovrebbero mettere le assenze agli studenti, quando l’anno è salvo pur svolgendo meno di 200 giorni di lezioni;
  • il decreto legge n. 22 dell’8 aprile 2020 ha derogato quale requisito di ammissione alla classe successiva e agli esami l’obbligo della frequenza dei tre quarti del monte ore annuale personalizzato.

A quanto detto sopra, si aggiungono le motivazioni di seguito riportate riguardo al fatto che il registro elettronico non va firmato dai docenti, per cui conseguentemente non si possono apporre le assenze agli studenti.

No firma registro elettronico

Riferiamo al riguardo quanto sostenuto dal Prof. Franco Labella su Diritto Scolastico.it

Il registro di classe è un atto pubblico e firmare tale registro, nell’ambito della didattica a distanza, potrebbe portare al reato di falso ideologico, di cui all’art. 479 C.P. (codice penale).

Il citato reato si commette nel caso in cui si attesti su un atto pubblico cose che avvengono in presenza di un pubblico ufficiale. Gli estremi del reato, nel caso suddetto, ci sarebbero tutti: il registro infatti è un atto pubblico, così come l’insegnante è un pubblico ufficiale.

Come potrebbe avvenire il reato? L’autore dell’articolo porta due esempi:

  • sono su Skype (o su un’altra applicazione che permette l’attività sincrona, aggiungiamo noi), lo studente spegne la webcam, mi scrive in chat la risposta ad una domanda ed io attesterei qualcosa che non è avvenuta né in mia presenza né attraverso un controllo visivo sia pure a distanza. E se, ad esempio, a scrivere è la mamma anziché lui?

oppure

durante la DAD non funziona la connessione ed io registro, con la firma, di aver effettuato un assegno o svolto una videolezione alle ore 11,00 (la mia ora teorica) mentre l’operazione è avvenuta materialmente alle 14,00.

E’ chiaro che, alla luce di quanto previsto dal codice penale, si tratterebbe di un reato.

L’autore dell’articolo, conclude la sua trattazione, affermando che se ci fossero i registri cartacei non si porrebbe il problema, in quanto non ci si potrebbe recare a scuola per firmarli.

Ricorda, infine, come sottolineato più volte dalla nostra redazione, che siamo ancora in attesa del piano di dematerializzazione del Ministero al fine di rendere obbligatorio l’uso del registro elettronico. Molte scuole, però, ne hanno deliberato l’uso in collegio docenti.

La nostra redazione ha affrontato l’argomento registro elettrico in diversi articoli:

Il registro elettronico non è obbligatorio, lo sottolinea la Cassazione. Il registro di classe e del professore sono atto pubblico

Registro elettronico, illegittimo chiedere ai docenti di compilare da casa. Cosa succede se non c’è linea?

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