Dichiarazione dei redditi e conguaglio a debito/credito. Il caso dei supplenti al 30 giugno
Lalla – I sostituti d’imposta eseguono i conguagli sulle retribuzioni di competenza del mese di luglio. Cosa accade per il personale della scuola con contratto al 30 giugno?
Lalla – I sostituti d’imposta eseguono i conguagli sulle retribuzioni di competenza del mese di luglio. Cosa accade per il personale della scuola con contratto al 30 giugno?
Se prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro (compresa l’ipotesi dei dipendenti della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato nel periodo settembre 2012 giugno 2013) ovvero l’aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione, il sostituto 27 d’imposta non effettua i conguagli a debito e comunica tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente.
In alternativa, i contribuenti che si trovano nella posizione di momentanea assenza di retribuzione possono scegliere di richiedere la trattenuta della somma a debito, con l’applicazione dell’interesse dello 0,40 per cento mensile, se il sostituto deve loro erogare emolumenti entro l’anno d’imposta.
In caso di conguaglio a credito, il sostituto d’imposta è tenuto ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati (compresi i dipendenti della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato nel periodo settembre 2012 giugno 2013) o privi di retribuzione, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e nei tempi ordinariamente previsti.