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Detrazioni figli dal 2019, limite fino a 4mila euro e 24 anni di età, le novità

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Detrazioni figli a carico dal 2019 cambiano le regole, limite fino a 4mila euro e fino a 24 anni di età, le ultime novità.

Detrazione di imposta per figlio medico specializzando: Sono in pensione dal settembre 2016 (ex professore), mia moglie insegna ed è tuttora in servizio. Vorrei sapere,se abbiamo diritto alla detrazione di cui all’oggetto.Rendo noto che mio figlio percepisce una borsa di studio dal novembre 2016 e il suo reddito è esente da imposta. In attesa di un vostro riscontro porgo distinti saluti.

Detrazioni figli a carico, le novità dal 2019

Dal 1° gennaio 2019 il limite di reddito per poter beneficiare delle detrazioni per figli a carico passerà da euro 2.840,51 a euro 4.000 in relazione ai figli di età fino a 24 anni di età. Per i figli di età superiore a 24 anni, così come per tutti gli altri familiari, la soglia reddituale entro la quale è possibile fruire delle detrazioni rimane fissata a euro 2.840,51 per anno d’imposta.

Detrazioni figli a carico e borse di studio

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 95/E del 21 marzo 2002, ha chiarito che le somme percepite dai soggetti che svolgono tirocini formativi e di orientamento,  costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e quindi imponibili. Ci sono delle eccezioni, non tutte le borse di studio sono soggette ad imposta; sono totalmente esenti:

  • le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla legge n. 398 del 30 novembre 1989, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero;
  • le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base alla legge 2 dicembre 1991, n.390, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalla province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
  • le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n.257 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
  • le borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest’ultimi (legge 23 novembre 1998, n.407);
  • le borse di studio corrisposte a studenti che conseguono livelli di eccellenza nell’ambito scolastico (Dlgs. 262/07);
  • le borse del programma comunitario “Socrates” a condizione che l’importo annuo sia inferiore a 7745,85 euro.

Non fruiscono, invece, di esenzione le borse di studio corrisposte in favore dei medici che partecipano ai corsi di formazione specifica in medicina generale.

Le borse di studio concorrono a formare reddito di lavoro dipendente?

Al di fuori delle ipotesi di esenzione tassativamente previste dalla legge, eventuali borse di studio ed altre somme corrisposte per fini di studio e formazione professionale devono essere, in ogni caso, assoggettate ad imposizione. Sulla base dell’art. 51, comma 2, lettera f-bis) del TUIR non concorrono invece a formare il reddito di lavoro dipendente le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari.

Le somme percepite a titolo di borse di studio esenti non concorrono alla formazione del reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico.

Fonte:

Agenzia delle Entrate

Caf ACLI

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