Depennati GaE, vanno reinseriti perché lo dice la legge. Lettera

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Preside lascia la scuola

Inviato da Gaetano Pollice – Noi depennati abbiamo vinto un concorso eravamo nelle GAE (GRADUATORIE AD ESAURIMENTO) e siamo stati cancellati per non aver aggiornato per vari motivi (alcuni gravi) pero’ sapevamo di poter essere reinseriti all’aggiornamento successivo con semplice domanda, ma non è stato così, infatti il MIUR ci nega il reinserimento.

Non chiediamo favoritismi o mendichiamo qualcosa, chiediamo di essere reinseriti come dice la legge: art. 1 comma 1 bis della legge 143/2004 prevede che l’interessato debba presentare domanda di permanenza o aggiornamento delle graduatorie entro un determinato termine, pena la cancellazione dalle graduatorie, con possibilità tuttavia di reinserimento nella medesima graduatoria, su domanda da avanzarsi nello stesso termine; nel qual caso l’interessato viene reinserito con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione.

Oltre all’art.1 comma 1 bis della legge 143/2004 e tutte le sentenze a favore del reinserimento dei depennati da parte dei tribunali del lavoro , delle corti d’appello e della Corte di Cassazione (Sentenza n. 28250-2017 del 27/11/2017) a cui si sono uniformati tutti i tribunali del lavoro; del Consiglio di Stato (CDS 3658/2014- CDS 4019/2018 e 4021/2018 del 02/07/2018 ) ,
del Tribunale amministrativo regionale terza sezione bis ROMA (TAR 9821/2016 – TAR 9822/2016 – TAR 4945 – TAR 4946/2018) e della precisazione nella sentenza dell’Adunanza Plenaria del CDS 11/2017 (…Diversa sarebbe – ma non risulta rappresentata nel caso di specie – la situazione di chi fosse già stato iscritto nelle graduatorie di cui trattasi, con successiva esclusione per non avere presentato domanda di conferma in sede di aggiornamento, in base all’art. 1-bis del decreto legge n. 97 del 2004, essendo la presenza nelle graduatorie condizionata all’espressa volontà di rimanervi. Con riguardo a questa diversa situazione, si è ritenuto, infatti, che la mancanza della volontà di rimanere in graduatoria non potesse venire presunta con conseguenze irreversibili (cfr. in tal senso Cons. St., sez. VI, 14 luglio 2014, n. 3616, con cui è stata annullata la norma regolamentare, che disponeva nel caso sopra indicato la cancellazione definitiva dalla graduatoria in questione).

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