Depennati GaE: reinserimento previsto dalla legge, ma nessuno la rispetta. Lettera

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Inviato da Ins. Gaetano Pollice – Il Ministro alla pubblica Istruzione e tutti i componenti delle commissioni Istruzione del Senato e Camera continuano ad ignorare i depennati e la legge 143/2004 art. 1 comma 1.

Anche il M5S che si impegna per il rispetto delle leggi, non rispetta la legge143/2004 art. 1 comma1.

Ormai siamo al ridicolo cosa dobbiamo fare per far rispettare la legge ed essere reinseriti ? Noi depennati abbiamo vinto un concorso eravamo nelle GAE (GRADUATORIE AD ESAURIMENTO) e siamo stati cancellati per non aver aggiornato per vari motivi (alcuni gravi) pero’ sapevamo di potere ssere reinseriti all’aggiornamento successivo con semplice domanda, ma non è stato così, infatti il MIUR ci nega il reinserimento, non chiediamo favoritismi o mendichiamo qualcosa, chiediamo di essere reinseriti come dice la legge:art. 1 comma 1 bis della legge 143/2004 prevede che l’interessato debba presentare domanda di permanenza o aggiornamento delle graduatorie entro un determinato termine, pena la cancellazione dalle graduatorie, con possibilità tuttavia di reinserimento nella medesima graduatoria, su domanda da avanzarsi nello stesso termine; nel qual caso l’interessato viene reinserito con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione.

Oltre all’art.1 comma 1 bis della legge 143/2004 e tutte le sentenze a favore del reinserimento dei depennati da parte dei tribunali del lavoro , delle corti d’appello e della Corte di Cassazione (Sentenza n. 28250-2017 del 27/11/2017) a cui si sono uniformati tutti i tribunali del lavoro; del Consiglio di Stato (CDS 3658/2014- CDS 4019/2018 e 4021/2018 del 02/07/2018 ), dello stesso Tribunale amministrativo regionale (TAR 9821/2016 – TAR 9822/2016) e della precisazione nella sentenza dell’Adunanza Plenaria del CDS 11/2017 ( …….Diversa sarebbe – ma non risulta rappresentata nel caso di specie – la situazione di chi fosse già stato iscritto nelle graduatorie di cui trattasi, con successiva esclusione per non avere presentato domanda di conferma in sede di aggiornamento, in base all’art. 1-bis del decreto legge n. 97 del 2004, essendo la presenza nelle graduatorie condizionata all’espressa volontà di rimanervi. Con riguardo a questa diversa situazione, si è ritenuto, infatti, che la mancanza della volontà di rimanere in graduatoria non potesse venire presunta con conseguenze irreversibili (cfr. in tal senso Cons. St., sez. VI, 14 luglio 2014, n. 3616, con cui è stata annullata la norma regolamentare, che disponeva nel caso sopra indicato la cancellazione definitiva dalla graduatoria in questione).

Non capisco l’accanimento del MIUR e del TAR a non reinserire i depennati.

Ecco un esempio di ciò che ci stanno facendo, causa TAR 7886/2014 ( circa 500 ricorrenti ) aspettiamo che il TAR decida la data di discussione dal 22/09/2016, questo dopo tutti i palleggiamenti tra TAR e CDS iniziati nel 2014. TAR 7886/2014 che dichiaratosi competente prima emette cautelare a favore dei depennati (TAR 4311/2014) e la conferma in camera di consiglio (TAR 4881/2014) poi in ulteriore camera di consiglio si dichiara incompetente (TAR 8757/2014), viene proposto appello al Consiglio di Stato (CDS 7015/2015) dove viene data ragione ai depennati e il CDS nel dichiarare competente il TAR lo invita :– Alla luce di quanto esposto deve, pertanto, essere annullata la sentenza impugnata, con remissione della causa al primo giudice affinché la decida nel merito, tenendo conto degli orientamenti giurisprudenziali che si sono già formati in materia (si v., tra le altre, Cons. Stato, sez. VI, 14 luglio 2014, n. 3658).

La causa rinviata al TAR ha di nuovo una sorpresa , il TAR questa volta non accoglie la richiesta della cautelare con ordinanza 3093/2016 e fa notare l’orientamento del TAR nel dare sentenza negativa in quanto le richieste di reinserimento non sono state presentate negli anni di depennamento e quindi non si ha diritto al reinserimento.

Nuovo appello al CDS. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’appello (Ricorso numero 5034/2016) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado, ai soli fini dell’ammissione con riserva dei depennati nelle GAE. Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc.Amm. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2016.

In tutto ciò dal 22/09/2016 il TAR non fissa la data di discussione.

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