Deleghe e revoche sindacali solo se controfirmate dal Dirigente?

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red – Succede a Parma, in forma sperimentale, e da oggi c’è anche una interrogazione parlamentare ad opera della deputata Maestri Patrizia. La Ragioneria Territoriale di Parma ha emanato una nota, la prot. n. 1016 del 15 gennaio 2014, che disciplina la materia.

red – Succede a Parma, in forma sperimentale, e da oggi c’è anche una interrogazione parlamentare ad opera della deputata Maestri Patrizia. La Ragioneria Territoriale di Parma ha emanato una nota, la prot. n. 1016 del 15 gennaio 2014, che disciplina la materia.

L’interrogazione parlamentare è rivolta al Ministro dell’economia e delle finanze e al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e chiede se i Ministri interrogati siano a conoscenza della circolare prot. n. 1016 della RTS di Parma con la quale ha disposto nuove modalità operative per le variazioni stipendiali relative a iscrizioni e revoche sindacali.

La nota precisa che si riterranno regolari solamente le deleghe sindacali sottoscritte in originale e trasmesse, a cura degli uffici di appartenenza, con note a firma del dirigente, ovvero le deleghe trasmesse dalle organizzazioni sindacali solo se corredate da nota sottoscritta dal dirigente dell’ufficio di servizio.

Ma i sindacati non ci stanno e l’interrogazione precisa che le organizzazioni sindacali confederali, CGIL, CISL e UIL, il 27 gennaio 2014, hanno avanzato alla direttrice della RTS di Parma una richiesta di incontro finalizzata a chiedere la revoca della nota prot. n. 1016 la quale definisce una procedura aggravata e ridondante rispetto alle modalità operative previgenti.

Cosa non va nella procedura adottata a Parma? Le organizzazioni sindacali ritengono che la nuova procedura di iscrizione e revoca sia lesiva della dovuta riservatezza che la legge riconosce ai lavoratori che aderiscono ad un’organizzazione sindacale ed in particolare ritengono che la nota della RTS sia in palese contrasto con lo statuto dei lavoratori e con il codice di comportamento dei dipendenti pubblici (decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013) che, all’articolo 5, recita: "il dipendente comunica tempestivamente al responsabile di appartenenza la propria adesione ad associazioni od organizzazioni. Il presente comma non si applica all’adesione a partiti politici o a sindacati".
 
Infine, alcuni lavoratori hanno rappresentato che, nell’incertezza applicativa della nota sopraccitata, alcuni dirigenti non avrebbero avviato le comunicazioni circa le variazioni stipendiali relative a iscrizioni e revoche sindacali, arrecando pregiudizio tanto alle organizzazioni sindacali quanto ai lavoratori.

Spetta adesso ai Ministeri rispondere all’interrogazione

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