Deduzione spese di istruzione dall’infanzia all’Università

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Le spese di istruzione 2016 e le spese scolastiche sono oneri detraibili dai contribuenti in quanto rientrano nell'elenco delle spese scaricabili dalle tasse. Tale agevolazione, consente pertanto al genitore di un figlio piccolo che va all'asilo o che studia e frequenta le scuole superiori o l'università di fruire della detrazione pari al 19% su tali spese e di detrarre la quota.

Le spese di istruzione 2016 e le spese scolastiche sono oneri detraibili dai contribuenti in quanto rientrano nell'elenco delle spese scaricabili dalle tasse. Tale agevolazione, consente pertanto al genitore di un figlio piccolo che va all'asilo o che studia e frequenta le scuole superiori o l'università di fruire della detrazione pari al 19% su tali spese e di detrarre la quota.

La Legge n. 107/2015 ha apportato alcune modifiche all’art. 15 del Tuir a decorrere dal 16 luglio 2015; in particolare:

  • è stata sostituita la lett. e) ed è prevista la detraibilità nella misura del 19% della spesa sostenuta per “la frequenza di corsi di istruzione universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali”;
  • è stata inserita la lett. e) bis che prevede la detrazione del 19% per “le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente”.

La Legge di Stabilità 2016 con il comma 954 è intervenuta modificando nuovamente la lett. e dell’art. 15 del Tuir prevedendo la possibilità di detrarre “le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali”.

Dato che, ai sensi del successivo comma 955 la disposizione in esame si applica a partire dall’anno d’imposta 2015 sarà possibile portare in detrazione nel modello 730/2016:

  • l’intera spesa sostenuta nell’anno 2015 per la frequenza di università statali;
  • per le università non statali, la spesa detraibile sarà determinata in misura non superiore a quella stabilità annualmente da ciascuna facoltà con specifico decreto che per l’anno 2015 dovrà essere emanato entro il 31 gennaio 2016.

Nel modello 730/2016 tali oneri sono identificati con il codice “13” che individua le spese di istruzione sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria.  

Per quanto riguarda invece le altre spese di istruzione (non universitarie) è confermata la detrazione del 19% delle spese sostenute per la frequenza delle scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria del sistema nazionale di istruzione, nel limite di 400 euro annui.

Nel modello 730/2016 viene istituito il nuovo codice “12” che identifica tali spese, da indicare nei righi da E8 ad E12; le istruzioni precisano poi che questa detrazione non è cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa che sono indicate con il codice 31.

Con la Circolare 3/E del 2 marzo 2016, l’Agenzia delle Entrate pone l’accento sulla differenziazione tra le spese per la frequenza scolastica e le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici. I contributi volontari consistenti nelle erogazioni liberali, quindi, non rientrano nel tetto dei 400 annui per ogni studente. In tale tetto l’Agenzia delle Entrate individua, a titolo di esempio, la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e le spese per la mensa scolastica. Rimane escluso dalla detrazione l’acquisto di materiale di cancelleria e dei testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado. 

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