Decreto scuola, ecco gli emendamenti al Senato. C’è il PAS, ruolo per tutti, concorso riservato IRC, mobilità straordinaria docenti fuori provincia

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Decreti scuola: proseguono i lavori in Senato. Ieri sono stati presentati i numerosi emendamenti. Ricordiamo che una modifica del testo comporta un ulteriore passaggio alla Camera, la scadenza è fissata per il 29 dicembre. 

Presentiamo in sintesi gli emendamenti di Commissione

Assistenti amministrativi facenti funzione DSGA senza laurea

Iannone (FdI) impegna il Governo

  • a valutare l’opportunità di consentire la progressione del personale assistente amministrativo di ruolo, che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell’area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012, all’area dei direttori dei servizi generali e amministrativi, in deroga al possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso alla procedura dall’esterno.

Diplomati magistrale

Iannone (FDI)  impegna il Governo

  • a valutare la possibilità di garantire la validità del titolo di diploma magistrale, per coloro che sono stati assunti a tempo indeterminato con clausola risolutiva e che hanno superato l’anno di prova, per acquiescenza della p.a. e per la valutazione positiva espressa dagli organi collegiali.

Riconferma supplenza anno precedente

Iannone (FdI) impegna il Governo

  •   a valutare la possibilità, in mancanza di personale docente specializzato, di confermare la supplenza al docente di sostegno dell’anno precedente.

Ruolo per tutti

Iannone (fDI) impegna il Governo

Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: «sino all’esaurimento della graduatoria dei ventiquattromila vincitori» con le seguenti: «all’esaurimento della graduatoria dei ventiquattromila vincitori, di cui al successivo comma 9, lettera b), per tutti quei candidati che hanno, comunque, superato la prova concorsuale e conseguono l’abilitazione all’insegnamento,».

Prova scritta da superare con 6/10

Iannone impegna il Governo a valutare la possibilità

Al comma 10 sostituire le parole: «sette decimi» con le seguenti: «sei decimi».

PAS sostegno

Pittoni, Saponara, Barbaro, Rufa

 ”In sede di prima applicazione della presente legge il corso di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno nelle scuole del sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e grado è riservato, senza l’espletamento di alcuna procedura selettiva (in ingresso), a tutti coloro, ivi compresi i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali, che abbiano prestato almeno due anni di servizio anche non continuativi su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l’accesso ai corsi di specializzazione per l’insegnamento di sostegno. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l’esperienza lavorativa specifica e il merito.”».

PAS

3. In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo e nelle more dell’espletamento dei concorsi ordinari di cui all’articolo 2 sono istituiti presso le Università e presso gli Istituti del sistema AFAM percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati, senza l’espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di leFP purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l’accesso a corsi di specializzazione all’insegnamento nella scuola secondaria; i percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori di ricerca. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l’esperienza lavorativa specifica ed il merito.”».

Concorso insegnanti religione cattolica

Pittoni, Saponara, Barbaro, Rufa

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1.1

        1. All’articolo 5 della legge 18 luglio 2003, n. 186 recante ”Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado” sono apportate le seguenti modifiche:

            a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

        ”1-bis. Ai concorsi per titoli e per esami successivi al primo è attribuito il cinquanta per cento dei posti disponibili, fatta salva la quota di posti eventualmente da accantonarsi ai sensi del comma 2-bis. La restante quota del cinquanta per cento è assegnata al concorso straordinario riservato ai docenti che alla data di pubblicazione del bando di concorso abbiano prestato servizio, in possesso della prescritta idoneità diocesana, che ha valore di abilitazione per l’insegnamento di religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado, per almeno 3 anni anche non consecutivi nell’arco dell’ultimo decennio.

        1-ter. Le graduatorie di merito regionali, articolate su ambiti diocesani, sono predisposte a seguito della presentazione dei titoli in possesso degli interessati e della valutazione in un’apposita prova orale di natura didattico metodologica. Le predette graduatorie di merito regionali sono predisposte attribuendo fino a un massimo di 100 punti. La valutazione dei titoli, fino a un massimo di 70 punti, comprende anche la valorizzazione del servizio prestato nell’insegnamento della religione cattolica, dei titoli di studio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2012 e di ulteriori titoli universitari, il superamento di precedenti concorsi per il ruolo docente. Al servizio prestato presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli. Alla prova orale di cui al presente comma, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile. La prova orale verte esclusivamente sui contenuti previsti dall’articolo 3, comma 5”;

            b) al comma 2, le parole: ”del primo concorso” sono soppresse;

            c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

        ”2-bis. Le graduatorie di merito del concorso riservato di cui al comma 1, già espletato in applicazione del decreto del direttore generale per il personale della scuola – Dipartimento per l’istruzione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 2 febbraio 2004, di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, la serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004, conservano la loro validità non essendo stati banditi ulteriori concorsi ai sensi dell’articolo 3, comma 2 della medesima legge fino al loro esaurimento. Agli idonei che vi risultano inseriti è assegnato ogni anno il cinquanta per cento dei posti vacanti e disponibili in ciascuna regione e avuto riguardo alla loro suddivisione per diocesi. Il restante cinquanta per cento dei posti è attribuito ai vincitori dei concorsi banditi successivamente. Qualora le graduatorie di cui al predetto decreto del direttore generale per il personale della scuola del 2 febbraio 2004 siano esaurite, i posti sono interamente assegnati alle procedure concorsuali”.

        2. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, di espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di valutazione sono regolamentati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Segnaliamo inoltre un emendamento (non tra gli emendamenti di commissione) a firma  Marilotti per la mobilità straordinaria dei docenti di ruolo

” […]  si dispone la ricollocazione del personale docente sulla base di un riparto nazionale dell’organico di diritto dei posti effettivamente disponibili, consentendo al docente, che ne fa richiesta per l’anno scolastico 2020-2021 il passaggio di titolarità nelle province dove è presente un numero sufficiente di posti in deroga sul sostegno, ovvero di posti in organico di fatto, nel rispetto di tutte le abilitazioni e delle specializzazioni possedute, tale da soddisfare le richieste pervenute e al contempo trasformare in organico di fatto i posti lasciati scoperti dagli ex titolari trasferitisi, senza che questo possa in alcun modo determinare docenti sovrannumerari”

Tutti gli emendamenti di Commissione

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