Decreto scuola, Anief chiede modifiche per assumere Ata e facente funzione Dsga

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Comunicato Anief – Tra le proposte, la stabilizzazione degli LSU con 24 mesi di servizio contro i dieci anni attuali e del personale Ata con 24 mesi di contratto a tempo determinato su tutti i posti vacanti, l’ammissione dei collaboratori scolastici alla procedura riservata e dei 600 facenti funzione Dsga con 36 mesi di servizio come degli Ata con 5 anni di servizio senza laurea al concorso riservato DSGA, l’utilizzo della nuova graduatoria di merito degli idonei dell’attuale concorso Dsga oltre la soglia del 10%.

Per Marcello Pacifico, presidente Anief, è ora di passare dalle parole ai fatti, rispetto all’intesa tra Miur e sindacati firmatari di contratto. Rispetto alle recenti tragedie sulla sicurezza, famiglie, dirigenti scolastici tutti reclamano maggiori risorse umane anche per la sorveglianza degli studenti, ma la verità è che abbiamo un esercito di cittadini precarizzati dallo Stato, vuoi con contratti atipici vuoi con contratti a tempo determinato reiterati nel tempo. Tutti hanno diritto alla stabilizzazione che farà risparmiare alle casse dello Stato migliaia di milioni di euro per i risarcimenti ordinati dai tribunali. Per i facenti funzioni Dsga è arrivato il momento di aprire loro un canale dedicato per il reclutamento dopo il blocco decennale dei passaggi verticali e con una sede su tre oggi scoperta e affidata persino ad Ata precari.

Le proposte emendative all’articolo 2 sul personale Ata

2.5

Al comma 5, lettera a), aggiungere alla fine del testo il seguente periodo: “le parole “10 anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019” sono sostituite con le seguenti: “24 mesi, anche non continuativi, nell’ultimo quinquennio”.

Motivazione [stabilizzazione lavoratori socialmente utili con 24 mesi di servizio] la proposta intende armonizzare il termine previsto dalla legge 96/2018 con quanto disposto dalla normativa comunitaria sui contratti a termini (Direttiva 70/99 UE).

2.5.0

Aggiungere il seguente comma 5-bis

“Qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i ventiquattro mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo all’assunzione a tempo indeterminato, in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, ovvero alla conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 1 settembre dell’anno scolastico successivo. Con successivo provvedimento del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, saranno individuati i criteri di ripartizione regionale dei posti.”

Motivazione [stabilizzazione personale Ata con 24 mesi di servizio]: l’emendamento prevede la stabilizzazione del personale ATA con contratto a tempo determinato visto il concorso non selettivo che comporta l’assunzione del personale delle cooperative che svolge gli stessi ruoli previsto dalla legge 145/2018 e già attuato con la legge 205/2017 nel rispetto della normativa comunitaria. Per quanto riguarda l’impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica per i risparmi derivanti dai mancati risarcimenti relativi al contenzioso sull’abuso dei contratti a termine.

In sub ordine, 2.5.1

Al comma 5, lettera a), aggiungere alla fine del testo il seguente periodo: dopo le parole “in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi” aggiungere le seguenti: “e il personale collaboratore scolastico con ventiquattro mesi di servizio prestato con contratto a tempo determinato presso le scuole del servizio nazionale di istruzione.”

Motivazione [partecipazione collaboratori scolastici a t.d. al concorso riservato] la proposta intende garantire la parità di trattamento tra personale Ata e personale dipendente delle cooperative private nel rispetto di quanto disposto dalla normativa comunitaria sui contratti a termini (Direttiva 70/99 UE). Per quanto riguarda l’impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, stante il carattere autorizzatorio delle immissioni in ruolo.

2.6

Al comma 6, alla fine del primo periodo inserire le seguenti parole: “in sede di prima applicazione, e in attesa della determinazione dell’organico dei profili professionali dell’area “C” di cui all’articolo 11 del CCNI sottoscritto il 29 novembre 2007 concernente la mobilità professionale, in deroga al possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno o che abbia, comunque, maturato, nei ruoli di assistente tecnico e amministrativo, anche se privo della laurea, un servizio di cinque anni.”

Motivazione [concorso riservato DSGA per facenti funzione con 3 anni di servizio e ATA con cinque anni di servizio senza laurea]: la modifica intende rispondere alla necessità di valorizzare il servizio svolto dai facenti funzione anche laddove questo è stato svolto non in possesso di laurea, in sede di prima applicazione delle modifiche introdotte al Testo unico sulla P.A. per non disperdere le professionalità utilizzate da anni nella gestione delle istituzioni scolastiche. La proposta pone attuazione all’articolo 12 del CCNI sottoscritto il 29 novembre 2007, e garantisce un percorso riservato a chi ha svolto con merito tale funzione, riconoscendone il diritto acquisito.

2.6.1

Inserire il seguente comma:

“1. I candidati risultati idonei al concorso bandito con decreto del direttore generale del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca n. 2015 del 20 dicembre 2018, per il reclutamento dei direttori dei servizi generali ed amministrativi, possono essere assunti secondo l’ordine di ammissione nella graduatoria di merito, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La graduatoria di merito vige per un triennio e comunque fino alla pubblicazione della nuova del concorso successivo.

Motivazione [Scorrimento graduatorie idonei concorsi DSGA]: la misura si rende necessaria in considerazione del vigente blocco (10%) degli idonei che saranno ammessi alla graduatoria di merito finale utile per i ruoli e dell’alto numero (più di 3 mila) di sedi di Dsga scoperte rispetto anche ai duemila posti banditi, al punto da precarizzare anche il servizio dei facenti funzione attraverso contratti a personale Ata a tempo determinato secondo l’intesa firmata a settembre tra Miur e OO.SS. firmatarie di contratto. La norma riprende quanto già disposto per il personale docente con l’articolo 1, comma 604, della legge 29 dicembre 2017, n. 205, che ha eliminato in corso d’opera il precedente vincolo del 10% degli idonei previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107. La norma non ha alcun impatto finanziario.

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