85 milioni a sostegno didattica a distanza, Ministro alla firma. Divulgata una bozza, anticipiamo i contenuti

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Decreto cura Italia:  86 milioni per didattica a distanza; 43,5 milioni per la pulizia straordinaria e proroga termini amministrativo contabili. Indicazioni Ministero a breve online.

Il Ministro è alla firma della nota volta a fornire indicazioni riguardanti le misure del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020.

La versione che al momento circola e della quale vi abbiamo dato informazione questa mattina è una bozza. Il Ministero ci ha contattati chiedendoci di informare i nostri utenti che la versione definitiva sarà pubblicata a breve.

Nel frattempo vi anticipiamo i contenuti

Le indicazioni riguardano:

  1. pulizia straordinaria degli ambienti scolastici (art. 77);
  2. differimento dei termini amministrativo-contabili (art. 107);
  3. strumenti per la didattica a distanza (art. 120).

Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici

  • Destinazione fondi

L’articolo 77 del summenzionato decreto cura Italia (decreto n. 18 del 17 marzo 2020) ha stanziato 43,5 mln di euro, destinati a tutte le scuole statali e paritarie, per l’acquisto di beni o servizi finalizzati a garantire idonee condizioni igienico-sanitarie dei locali, ovvero dispositivi di protezione e igiene personale per l’intera comunità scolastica.

Tali risorse sono vincolate a quando detto sopra, ossia a quanto stabilito dal decreto; saranno comunque le singole scuole a valutare quali interventi sono più idonei e prioritari per ciascuna di esse.  A titolo esemplificativo, leggiamo nella nota, le scuole possono procedere ad acquistare:

– gel disinfettanti per  personale in servizio e, in prospettiva, per gli studenti;

– prodotti igienizzanti specifici per interventi di sanificazione di determinati
ambienti.

  • Ripartizione fondi

I criteri e i parametri per l’assegnazione diretta delle risorse finanziarie  sono stabiliti con decreto del Ministro dell’Istruzione, in base alla popolazione scolastica e garantendo una soglia di contributo minimo per ogni scuola.

  • Acquisti

Per gli affidamenti il cui valore sia inferiore a € 40.000,00 (IVA esclusa), le
scuole potranno procedere agli acquisti tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) delD.Lgs. 50/2016.

Per gli affidamenti di importo superiore a € 10.000,00 (IVA esclusa), precisa la nota, le scuola, di norma, dovranno rispettare i criteri e i limiti fissati da apposita Delibera del Consiglio di Istituto. Considerata la situazione di urgenza, si ritiene che il dirigente scolastico, ove ve ne sia la necessità, possa procedere ad effettuare questa tipologia di acquisti sino alla soglia di 40.000 euro anche in deroga ad eventuali soglie più basse (comprese tra 10.000 e 40.000 euro) fissate dal Consiglio di Istituto. In tali casi, il dirigente avrà cura di darne comunicazione al Consiglio di Istituto medesimo che potrà apportare le necessarie modifiche mediante delibera a sanatoria, anche successivamente.

Differimento dei termini amministrativo-contabili

L’articolo 107 del decreto cura Italia ha disposto un alleggerimento dei carichi amministrativo-contabili, tramite apposite deroghe ai relativi termini di scadenza. Il Ministero, alla luce della predetta disposizione, con la summenzionata nota, ha indicato  i nuovi termini riguardanti l’approvazione del conto consuntivo 2019:

  • entro il 15 maggio 2020, le Istituzioni scolastiche predispongono il conto consuntivo e la relazione illustrativa da sottoporre all’esame dei revisori dei conti;
  •  entro il 15 giugno 2020, i revisori dei conti esprimono il parere di regolarità amministrativo-contabile sul conto consuntivo con apposita relazione;
  •  entro il 30 giugno 2020, le Istituzioni scolastiche provvedono all’approvazione del conto consuntivo.

Nella nota, al fine di contenere la diffusione del contagio del COVID-19, si ricordano le misure previste dai DPMC e anche quelle del Regolamento contabile che prevedono l’uso di strumenti informatici per il controllo da parte dei revisori.  Stando a tali disposizioni e al fine di consentire ai revisori di svolgere le proprie funzioni anche a distanza, si indica quanto segue:

  • sono sospese le visite dei revisori presso le Istituzioni scolastiche, in quanto non si individuano attività indifferibili da rendere in presenza;
  • le verifiche ed i controlli di competenza dei revisori, la trasmissione e la ricezione della relativa documentazione dovrà avvenire mediante l’uso di strumenti informatici;
  •  la pianificazione delle visite annuali dovrà essere riprogrammata in funzione delle indicazioni fornite nella presente nota e tenuto conto altresì delle specifiche esigenze organizzative delle Istituzioni scolastiche.

Strumenti didattica a distanza

Il decreto cura Italia ha stanziato 85 milioni di cui:

  1. 10 mln destinati all’acquisto di piattaforme e di strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza, o  potenziamento di quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;
  2. 70 mln destinati alla messa a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso, di dispositivi digitali individuali e connessione internet;
  3. 5 mln destinati alla formazione del personale.

Considerato che nella pagina dedicata del Ministero sono state indicate piattaforme gratuite per la didattica a distanza, leggiamo nella nota,  le risorse, di cui al punto 1,  possono essere utilizzate, coerentemente con il dettato normativo, per tutti gli strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza o per potenziare quelli già in dotazione, sempre nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità. 

Per gli acquisti previsti dai prime due punti sopra riportati, le scuole dovranno avvalersi in primo luogo delle Convenzioni quadro Consip (art. 1, comma 449 della Legge 296/2006) e del Me.Pa. (art. 1, comma 450 della Legge 296/2006) e qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, potranno provvedere all’acquisto “[…] anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

Le scuole, leggiamo infine nella nota, possono stipulare appositi accordi di rete, anche attraverso l’ampliamento di reti già esistenti, per l’utilizzo ottimale delle dotazioni per la didattica a distanza, attivando così reti di solidarietà e di collaborazione tra le istituzioni scolastiche, anche per lo scambio di esperienze e buone pratiche e per l’utilizzo e l’acquisto condiviso di dispositivi e di strumenti digitali per la didattica a distanza.

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