Decreto 81/08 e Stress-Lavoro-Correlato (SLC): il vademecum del dirigente scolastico

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Dr. Vittorio Lodolo D’Oria – E’ certamente utile ricapitolare i doveri, in materia di tutela della salute dei lavoratori, per colui che oggi è chiamato a dirigere una scuola. Al dirigente scolastico – equiparato al datore di lavoro – è affidato il compito medico-legale di proteggere la salute dei lavoratori nonché l’incolumità dell’utenza. Pur non essendo medico, il preside si vede gravato da inequivocabili obblighi – esplicitati all’art.28 – verso i propri docenti che rientrano a pieno titolo tra le cosiddette helping profession. La letteratura scientifica internazionale infatti riconosce che i docenti risultano oltremodo esposti alla usura psicofisica conseguente al rischio di SLC di un lavoro di relazione. Come ci si deve dunque muovere se si vuole adempiere efficacemente al suddetto compito?

Dr. Vittorio Lodolo D’Oria – E’ certamente utile ricapitolare i doveri, in materia di tutela della salute dei lavoratori, per colui che oggi è chiamato a dirigere una scuola. Al dirigente scolastico – equiparato al datore di lavoro – è affidato il compito medico-legale di proteggere la salute dei lavoratori nonché l’incolumità dell’utenza. Pur non essendo medico, il preside si vede gravato da inequivocabili obblighi – esplicitati all’art.28 – verso i propri docenti che rientrano a pieno titolo tra le cosiddette helping profession. La letteratura scientifica internazionale infatti riconosce che i docenti risultano oltremodo esposti alla usura psicofisica conseguente al rischio di SLC di un lavoro di relazione. Come ci si deve dunque muovere se si vuole adempiere efficacemente al suddetto compito?

Il dirigente scolastico NON deve certo disperdere energie e risorse nel dimostrare (attraverso indagini interne o con altri mezzi) se i suoi docenti sono o meno a rischio di SLC. A ciò ha già provveduto la comunità scientifica internazionale che ha definitivamente ritenuto a rischio di SLC tutti coloro che esercitano la professione docente.
Il dirigente dovrà piuttosto pensare a integrare il DVR promuovendo più azioni complementari tra loro che comprendano nell’ordine:

  • La ricognizione del danno: valutazione e monitoraggio annuale degli indici oggettivi di disagio mentale professionale nella scuola (eventi sentinella); (artt. 15 e 37 del D.L. 81/08).
  • La prevenzione del danno: formazione obbligatoria dei lavoratori sui rischi professionali da SLC e sui diritti/doveri e strumenti per la tutela della salute nel ricorso all’accertamento medico in Collegio Medico di Verifica (CMV); (artt. 17 e 28 del D.L. 81/08).
  • La riparazione del danno: condivisione del disagio tra docenti e garanzia ai lavoratori di un eventuale ricorso a un primo consulto medico; (artt. 20 e 37 del D.L. 81/08).
  • La riduzione e gestione del danno: supporto al dirigente nel decidere se, come e quando richiedere l’accertamento medico d’ufficio in CMV (evitando così denunce per omissione d’atti d’ufficio), supervisione nella stesura della relazione di accompagnamento per il collegio medico (senza però esporsi al rischio di denunce per mobbing) ai sensi dell’art.15 DPR 461/01.

Vale la pena inoltre ricordare che la formazione/informazione dei lavoratori è obbligatoria (sanzioni previste rispettivamente per i lavoratori che vi si sottraggono – art 55 – e per i datori di lavoro che non la implementano – art 59 del D. L. 81/08) e deve essere realizzata in orario di lavoro e senza oneri per il lavoratore.
La “proposta di collaborazione 2011” del Dr. Vittorio Lodolo D’Oria, è maturata in seguito all’esperienza in oltre 150 Istituti Scolastici della Penisola. L’esperto ha ritenuto essenziale formulare un progetto che, oltre a fronteggiare lo SLC dei docenti, riducesse al minimo anche i rischi gestionali medico-legali del dirigente scolastico che talvolta comportano il rischio di subire denunce per mobbing, ovvero per omissioni d’atti d’ufficio.
Infine si ricorda che per fare fronte ai suddetti adempimenti di legge il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare, ove occorra, l’azione di prevenzione del servizio di prevenzione e protezione (comma 3, art. 31 del D. Lgs. 81/08). Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all’interno dell’istituto siano in possesso di requisiti specifici (comma 4).

Per maggiori informazioni si veda il blog www.burnout.blogscuola.it oppure si scriva all’indirizzo e-mail: [email protected]

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