Decreto 66: obbligo registro fatture e pagamenti entro 60 giorni. Responsabili ritardi pagheranno interessi. Novità anche per bilanci consuntivi

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red – Niente più ritardi nei pagamenti e prospetto con importo pagamenti. Ad occuparsi di ciò, nel Decreto 66 del 24 aprile 2014, gli articoli 41 e 42. Le novità anche per la fattura elettronica.

red – Niente più ritardi nei pagamenti e prospetto con importo pagamenti. Ad occuparsi di ciò, nel Decreto 66 del 24 aprile 2014, gli articoli 41 e 42. Le novità anche per la fattura elettronica.

Il primo (che riportiamo integralmente in calce) afferma che  "a decorrere  dall’esercizio  2014,  alle  relazioni  ai  bilanci consuntivi o di esercizio delle  pubbliche  amministrazioni,  di  cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale (nel caso della scuola il Dirigente Scolastico ndr.) e dal responsabile finanziario (nel caso della scuola il DSGA ndr.), attestante  l’importo  dei  pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo  la  scadenza  dei termini previsti dal decreto legislativo  9  ottobre  2002,  n.  231, nonché  il  tempo  medio  dei  pagamenti  effettuati.  In  caso   di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni  indicano  le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti.

 L’articolo 42 (che riportiamo integralmente in calce) istituisce "il registro unico delle fatture nel quale entro 10 giorni dal ricevimento sono annotate le  fatture  o  le  richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti  e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti. E’ esclusa la possibilita’  di  ricorrere  a  registri  di settore o di reparto. Il registro  delle  fatture  costituisce  parte integrante del sistema informativo contabile."

Attenzione, perché il Decreto impone il pagamento delle fatture entro 60 giorni (articolo 44, che riportiamo in calce)

Attenzione, perché in caso di ritardi il creditore vanterà gli interessi legali (facoltativamente stabilito anno per anno dal Ministro del Tesoro, che provvede con decreto), con relativo rimborso di chi causa il ritardo.

Novità che si aggiungono a quelle già segnalate dalla nostra redazione relativa alle fatture elettroniche. Infatti da giorno 6 giugno 2014 le istituzioni scolastiche dovranno ricevere fattura in formato digitale e il Ministero ha emanato una nota specifica. Per i particolari vi rimandiamo all’articolo.

Articolo 41 del Decreto 66

(Attestazione dei tempi di pagamento)

 1. A decorrere  dall’esercizio  2014,  alle  relazioni  ai  bilanci consuntivi o di esercizio delle  pubbliche  amministrazioni,  di  cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n. 165, e’ allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante  l’importo  dei  pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo  la  scadenza  dei termini previsti dal decreto legislativo  9  ottobre  2002,  n.  231, nonche’  il  tempo  medio  dei  pagamenti  effettuati.  In  caso   di misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L’organo di controllo di regolarita’ amministrativa  e contabile verifica le attestazioni di cui al primo  periodo,  dandone atto nella propria relazione. Per le Amministrazioni dello Stato,  in sede di rendiconto generale, il prospetto di cui al primo periodo  e’ allegato a ciascuno stato di previsione della spesa.   

2. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento  di  cuiall’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre  2002,  n.  231,  le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1,  esclusi  gli  enti  del Servizio sanitario nazionale, che, sulla  base  dell’attestazione  di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti  superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015,  rispetto  a quanto disposto dal decreto  legislativo  9  ottobre  2002,  n.  231, nell’anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni  di  personale  a  qualsiasi  titolo,   con   qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi  i  rapporti  di  collaborazione coordinata  e  continuativa  e   di   somministrazione,   anche   con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresi’ divieto agli enti di stipulare contratti  di  servizio  con  soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. 

3. La riduzione degli obiettivi di cui al comma 122 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e’  applicata,  sulla  base  dei criteri individuati con decreto del Ministro  dell’economia  e  delle finanze di cui al medesimo comma 122, esclusivamente agli enti locali che ri ultano rispettosi dei tempi di pagamento previsti dal  decreto legislativo  9  ottobre   2002,   n.   231,   come   rilevato   nella certificazione del patto di stabilita’ interno.

4. Le regioni, con riferimento agli  enti  del  Servizio  sanitario nazionale,  trasmettono  al  Tavolo  di  verifica  degli  adempimenti regionali di cui all’articolo 12 dell’Intesa 23 marzo  2005,  sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  pubblicata   nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana n. 105 del  7  maggio  2005,  una  relazione  contenente  le informazioni di cui al comma 1 e le iniziative  assunte  in  caso  di superamento  dei  tempi  di  pagamento  previsti  dalla  legislazione vigente. La trasmissione della relazione e l’adozione da parte  degli enti  delle  misure  idonee  e  congrue  eventualmente  necessarie  a favorire  il  raggiungimento  dell’obiettivo   del   rispetto   della direttiva europea sui tempi  di  pagamenti   costituisce  adempimento regionale, ai fini e per  gli  effetti  dell’articolo  2,  comma  68, lettera c), della legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  prorogato,  a decorrere dal 2013, dall’articolo 15, comma 24, del  decreto-legge  6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7 agosto 2012, n. 135.

Articolo 42 del Decreto 66
 
(Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le  pubblicheamministrazioni)

 1. Fermo restando quanto previsto  da  specifiche  disposizioni  di legge, a decorrere dal 1° luglio 2014, le  pubbliche  amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165 adottano il registro unico delle fatture nel quale entro 10 giorni dal ricevimento sono annotate le  fatture  o  le  richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti  e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti. E’ esclusa la possibilita’  di  ricorrere  a  registri  di settore o di reparto. Il registro  delle  fatture  costituisce  parte integrante del sistema informativo contabile. Al fine di ridurre  gli oneri a carico delle amministrazioni, il registro delle fatture  puo’ essere sostituito  dalle  apposite  funzionalita’  che  saranno  rese disponibili sulla piattaforma elettronica per la  certificazione  dei crediti di cui all’articolo 7, comma 1, del  decreto-legge  8  aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Nel registro delle fatture e degli altri  documenti  contabili equivalenti e’ annotato:

    a) il codice progressivo di registrazione;
    b) il numero di protocollo di entrata;
    c) il numero della fattura o del documento contabile equivalente;
    d)la data di emissione della fattura o  del  documento  contabile equivalente;
    e)il nome del creditore e il relativo codice fiscale;
    f) l’oggetto della fornitura;
    g) l’importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati;
    h)la scadenza della fattura;
    i) nel caso di enti  in  contabilita’  finanziaria,  gli  estremi dell’impegno  indicato  nella  fattura  o  nel  documento   contabile equivalente ai  sensi  di  quanto  previsto  dal  primo  periodo  del presente comma oppure il capitolo e il piano gestionale,  o  analoghe unita’  gestionali  del  bilancio  sul  quale  verra’  effettuato  il pagamento;
    l) se la spesa e’ rilevante o meno ai fini IVA;
    m) il Codice identificativo di  gara  (CIG),  tranne  i  casi  di esclusione dall’obbligo di tracciabilita’ di cui alla legge 13 Agosto 2010, n. 136;
    n) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a  opere  pubbliche,  interventi   di   manutenzione   straordinaria, interventi finanziati da contributi  comunitari  e  ove  previsto  ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
    o) qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria.

Art. 44 del Decreto 66

(Tempi di erogazione dei trasferimenti fra pubbliche amministrazioni)

1. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento  di  cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231,  i  trasferimenti  fra amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  con  esclusione  delle  risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale  e  delle risorse spettanti alle Regioni a statuto  speciale  e  alle  Province autonome  di  Trento  e  Bolzano  in  applicazione   dei   rispettivi ordinamenti finanziari, sono  erogati  entro  sessanta  giorni  dalla definizione delle condizioni per l’erogazione ovvero  entro  sessanta giorni  dalla   comunicazione   al   beneficiario   della   spettanza dell’erogazione stessa. Per i trasferimenti per i quali le condizioni per la erogazione sono stabilite a regime,  il  termine  di  sessanta giorni decorre dalla  definizione   dei  provvedimenti  autorizzativi necessari per lo svolgimento dell’attivita’ ordinaria.

Il Decreto 66

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