DDL Scuola. Il termine “idonei” del concorso non è contemplato dalla normativa

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Il dicorso di Giuseppe Curia in audizione alla VII Commissione Cultura in rappresentanza degli "idonei" del concorso a cattedra 2012. 

Il dicorso di Giuseppe Curia in audizione alla VII Commissione Cultura in rappresentanza degli "idonei" del concorso a cattedra 2012. 

Onorevoli Deputati e Senatori, vorrei subito precisare che il termine “idonei” con il quale siamo stati superficialmente definiti non è assolutamente contemplato dalla normativa vigente relativa al mondo della Scuola, il D. Lgs. 297/94, anche chiamato Testo Unico della Scuola.

Tale normativa parla esclusivamente di candidati legittimamente inseriti nella graduatoria di merito concorsuale ed io oggi rappresento circa 6500 di questi docenti, i quali hanno superato tutte le prove del concorso del 2012 (decreto del D.G. per il personale scolastico 24 settembre 2012 n.82), incomprensibilmente esclusi dal piano assunzioni previsto dal DDL n. 2994.

Parlo di incomprensibile esclusione perché la nostra assunzione era contemplata a chiare lettere nel manifesto iniziale de “La Buona Scuola” e per oltre 6 mesi abbiamo ricevuto rassicurazioni da vari esponenti politici. Una su tutte, la risposta del Ministro Giannini all’interrogazione parlamentare del 19 Febbraio 2015, con la quale si confermava inequivocabilmente che i cosiddetti docenti “idonei” erano compresi nel piano assunzioni. Oppure il fatto che la nostra assunzione era prevista nella bozza del Decreto Legge che doveva essere approvata in Consiglio dei Ministri i primi di marzo. E’ avvenuto un cambio di rotta repentino e per noi inspiegabile, anche alla luce del fatto che tale riforma voleva valorizzare il merito, voleva mettere al centro del nuovo reclutamento il concorso, restituendo a tale procedura selettiva quella indiscussa centralità che l’art. 97 della Costituzione gli attribuisce per l’accesso al pubblico impiego. Ma adesso questa riforma vuole cancellare chi proprio il concorso lo ha superato, peraltro uno dei più selettivi mai svolti, essendo stato superato solo dal 7% dei circa 321 mila candidati iniziali.

E’ stata enorme la delusione. Con un colpo di spugna il Governo ha cancellato le legittime aspettative di 6500 uomini e donne e delle loro rispettive famiglie, tutte persone che hanno dimostrato sul campo il loro merito e la loro preparazione, mettendosi alla prova e facendosi giudicare. Tuttavia la categoria che oggi rappresento non desidera parlare solo di promesse mancate, per quanto grave sia stato, per il Ministro Giannini, averle pronunciate paradossalmente di fronte al Parlamento sovrano. Noi qui oggi siamo venuti per esporre il legittimo sospetto, suffragato da autorevoli pareri di avvocati e giuristi, che il DDL n. 2994 violi palesemente le norme vigenti nel campo delle assunzioni nel mondo della Scuola.

 

Il Testo Unico disciplina in maniera molto chiara ed inequivocabile la procedura per l’assunzione in ruolo dei docenti nella Scuola. In particolare l’art. 399, comma 1, recita che “L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401”. Altrettanto chiaro è l’art. 400, comma 19, del suddetto decreto, il quale recita che “Conseguono la nomina i candidati che si collocano in una posizione utile in relazione al numero delle cattedre o posti eventualmente disponibili”, senza alcuna distinzione tra coloro che si sono collocati in graduatoria come vincitori o idonei.

Il combinato disposto di questi due articoli delinea una procedura inequivocabile e costantemente applicata da un ventennio per le immissioni in ruolo. Lo Stato valuta annualmente il fabbisogno del sistema scolastico in termini di nuove assunzioni. Una volta stabilito il numero delle assunzioni a livello regionale, si destina il 50% di queste a ciascuno dei due canali di reclutamento, cioè concorso e graduatorie ad esaurimento. Allora conseguono la nomina in ruolo i docenti che si trovano in posizione utile all’interno di ciascuna graduatoria, senza alcuna distinzione tra vincitori ed idonei, peraltro categorie non contemplate nel Testo Unico.

Discostandosi inspiegabilmente da questa procedura costantemente applicata, Il D.D.L. n. 2994 presentato dal Governo stabilisce invece, all’art. 8 comma 4, che le assunzioni avvengano in deroga all’art. 399, comma 1, del Testo Unico e prevede di assumere, nel limite del 50 per cento dei posti destinati al concorso, solo i docenti cosiddetti “vincitori”, ovvero coloro che si sono collocati in graduatoria di merito entro il numero dei posti banditi. Ciò che ha potuto creare confusione e portare a questa discutibile decisione politica è il fatto che il bando di concorso del 2012 (decreto del D.G. per il personale scolastico 24 settembre 2012 n.82) assegnava un numero prefissato di posti (11.542). Ciò ha creato l’erronea convinzione che solo i vincitori avessero il legittimo diritto all’assunzione e che lo scorrimento delle graduatorie fosse vietato dal bando. Chiunque legga il testo del bando, però, può certamente rendersi conto che, nel rispetto del Testo Unico, questo non vieta affatto lo scorrimento delle graduatorie oltre il numero dei posti banditi. E’ del tutto logico e consequenziale che se il bando non vieta lo scorrimento e rimanda al Testo Unico per quanto non espressamente previsto – ART. 19 COMMA 1 DEL BANDO – chiaramente dovrà applicarsi la normativa vigente che prevede legittimamente lo scorrimento delle graduatorie di merito. Inoltre quel numero di posti banditi si riferiva al biennio successivo al 2012, cioè agli anni scolastici 2013/14 e 2014/15 già trascorsi, non certo al piano assunzione di 100.000 posti previsto dal DDL n. 2994 che si riferisce all’anno scolastico 2015/16, a cui deve applicarsi la normativa quadro generale, il Testo Unico.

Peraltro, lo stesso Ministro Giannini aveva definitivamente superato la differenza tra vincitori ed idonei emanando il Decreto Ministeriale n. 356 del 2014, con il quale decretava che “I candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso ordinario … 2012 n.82, ma non collocatisi in posizione utile tale da risultare vincitori, hanno titolo, a decorrere dall’anno scolastico 2014-2015, ad essere destinatari di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, in subordine ai vincitori…”. In forza di tale decreto ministeriale, che autorizza per legge lo scorrimento delle graduatorie di merito oltre il numero dei posti banditi, il primo settembre del 2014 oltre 5000 docenti c.d. “idonei” utilmente collocati in graduatoria di merito sono stati immessi in ruolo in tutte le regioni d’Italia. E voglio sottolineare che tali docenti sono stati assunti con dei contratti che riportavano a chiare lettere la scritta “vincitore di concorso” e non “idoneo” come si potrebbe pensare.

Crediamo che eventuali modifiche al Testo Unico possano applicarsi solo a procedure concorsuali successive e non in maniera retroattiva al concorso svoltosi nel 2012. Riteniamo che il principio della equa distribuzione dei posti ai due canali di reclutamento sia inviolabile e riguardi tutti i docenti presenti nelle graduatorie di merito. Riteniamo che modificare tale principio e applicarlo alle graduatorie di merito della procedura concorsuale del 2012 sia un atto giuridicamente illegittimo. Coerentemente con tali argomentazioni, chiediamo agli Onorevoli Deputati e Senatori presenti che il D.D.L. sia emendato in maniera tale che la parola “vincitori”, in ciascun punto ove sia presente, sia sostituita con la dicitura “soggetti presenti in graduatoria di merito” e che non si agisca in deroga ma nel pieno rispetto dell’art. 399 del Testo Unico.

Contestiamo anche che le graduatorie di merito del concorso a cattedra del 2012 siano dichiarate decadute dopo avere effettuato il piano di assunzioni, come dispone l’art. 8 comma 10 del D.D.L. Riteniamo che tale disposizione sia contraria alla legislazione vigente. Infatti, l’art. 400, comma 17, del Testo Unico recita che “le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino all’entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente”. Inoltre, il D.Lgs. n. 165/2001, articolo 35 – Reclutamento Personale -, comma 5-ter stabilisce che Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione”. Quindi il combinato disposto di questi due articoli assicura che le graduatorie di merito del concorso 2012 hanno una validità minima di 3 anni e comunque fino all’entrata in vigore delle successive. Se fosse applicato tale comma del D.D.L. le graduatorie di merito sarebbero dichiarate decadute – in maniera illegittima, oltre che illogica – prima del periodo minimo di tre anni previsto per legge. Tante graduatorie, per di più, a causa di ritardi delle commissioni giudicatrici sono entrate in vigore soltanto nell’estate del 2014: se fossero dichiarate decadute avrebbero avuto la validità di un solo anno. Chiediamo pertanto che il comma 10 dell’art. 8 sia emendato in maniera tale che, nel rispetto del quadro normativo vigente, le graduatorie di merito mantengano la loro validità per un minimo di tre anni e comunque fino all’entrata in vigore delle successive.

Chiediamo, infine, che il futuro nuovo concorso a cattedra sia bandito solo per le classi di concorso già esaurite. Tale disposizione è prevista dal decreto-legge n. 101/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2013 recante “disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”. Nello specifico, l’articolo 4 di tale legge prevede che per le amministrazioni dello Stato – anche a ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca – l’autorizzazione all’avvio di nuove procedure concorsuali sia subordinato alla verifica dell’avvenuta immissione di tutti i vincitori di concorso e dell’assenza di candidati utilmente collocati nelle proprie graduatorie di merito.

Coerentemente con i rilievi di legittimità da noi sollevati in merito al DDL n. 2994, abbiamo dato mandato ad un costituzionalista di redigere un parere relativamente a tali questioni. In un clima di collaborazione tra cittadini ed istituzioni, auspichiamo che gli Onorevoli Deputati e Senatori di questa Commissione vorranno prendere visione del parere da noi commissionato in modo tale che possiate avere un quadro chiaro prima di assolvere alla Prerogativa Legislativa che la Costituzione vi attribuisce.  "  

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