DDL Scuola: un emendamento per i 50 presidi incaricati

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Dirigentiscuola-Confedir propone un emendamento per i Presidi che da circa 10 anni svolgono la funzione di dirigenti scolastici a tempo determinato, i cd. “presidi precari” o “precari della dirigenza” .

Dirigentiscuola-Confedir propone un emendamento per i Presidi che da circa 10 anni svolgono la funzione di dirigenti scolastici a tempo determinato, i cd. “presidi precari” o “precari della dirigenza” .

L'emendamento. All'art. 9, comma 11, dopo la lettera b) è introdotta la seguente: "c)tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43." Conseguentemente, All'art' 9, comma 13 la parola “lettera a)” è sostituita dalle seguenti: “lettere a) e c)”

La motivazione. Con la proposta emendativa in esame, nell'ottica adottata durante la discussione alla Camera sul ddl “buona scuola”, si vuole chiudere il contenzioso inerente la categoria dei dirigenti scolastici, ricomprendendo anche il caso di quei soggetti che, da circa 10 anni, in virtù dell'1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, svolgono la funzione di dirigenti scolastici a tempo determinato, i cd. “presidi precari” o “precari della dirigenza”. Si ricorda che tali soggetti, individuati nel numero di 50, hanno già ricevuto, in primo grado, delle sentenze dei giudici del lavoro di tutta Italia, che hanno riconosciuto l'equiparazione economica delle loro posizioni con quelle dei dirigenti scolastici di ruolo.

Relazione finanziaria. Nessun problema di natura finanziaria ricade sulle immissioni nel ruolo di dirigente scolastico, atteso che, come previsto dall'ultimo periodo del comma 10 “Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.”

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