DDL Pittoni: nessun annullamento delle nomine in ruolo degli ultimi tre anni

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Il DDL di abrogazione della chiamata diretta, presentato dal Sen. Pittoni ha suscitato qualche perplessità tra i docenti. In realtà l’obiettivo è quello di chiudere definitivamente l’assegnazione alla scuola per competenze e assegnare a tutti i docenti assunti dal 2015/16 la titolarità su scuola.

Cosa significa titolarità su ambito territoriale

Finora hanno avuto la titolarità su ambito territoriale i docenti assunti fino all’a.s. 2017/18 tempo indeterminato ma con contratto triennale in seguito alla chiamata per competenze (chiamata diretta da parte del Dirigente Scolastico).

I primi docenti ad avere questa tipologia di contratto sono stati i docenti assunti dopo la fase di mobilità del 2016. E dunque trascorsi il 2016/17, 2017/18, 2018/19, il 2019/20 doveva essere l’anno del rinnovo del contratto con il Dirigente Scolastico.

La normativa

L’incarico triennale, come chiarisce il comma 80 della Legge 107 , può essere rinnovato automaticamente in presenza di disponibilità nell’organico dell’autonomia e in sintonia con quanto previsto nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF).

La Legge 107 stabilisce, infatti, quanto segue:

Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa. L’incarico ha durata triennale ed e’ rinnovato purché in coerenza con il piano dell’offerta formativa […. ]

In presenza di disponibilità, quindi, il docente avrà il rinnovo dell’incarico triennale nella scuola, per il quale nessun docente potrà essere concorrente, a prescindere dal suo punteggio.

Non vi sono limiti al numero di volte per cui sarà possibile rinnovare l’incarico triennale allo stesso docente poiché questo dipenderà esclusivamente dalla disponibilità di posti nell’organico, considerando sia l’organico di diritto che l’organico di potenziamento che insieme costituiscono l’organico dell’autonomia dell’istituzione scolastica.

Il comma 73 e il DDL Pittoni

Il Disegno di Legge presentato dal Sen. Pittoni (Lega) Presidente della VII Commissione Cultura del Senato supera questa parte della legge e interviene sul comma 73, quello che attribuisce la titolarità.

73. Il personale docente gia’ assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarita’ della cattedra presso la scuola di appartenenza.

Al personale docente assunto nell’anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all’attribuzione della sede durante l’anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva.

Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e’ assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017.

Il personale docente in esubero o soprannumerario nell’anno scolastico 2016/2017 e’ assegnato agli ambiti territoriali.

Dall’anno scolastico 2016/2017 la mobilita’ territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali”

Afferma il Sen. Pittoni il comma 73 della legge 107 resta in vigore per quanto attiene al 1° e al 2° periodo.

Il 3° e il 4° periodo (che comunque hanno esplicato i loro effetti per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e, in parte, 2018/2019) non possono essere abrogati, se non a prezzo di vedere annullati i movimenti e le nomine in ruolo degli ultimi tre anni scolastici, con effetti a dir poco catastrofici sull’intero sistema istruzione.

La strada presa dal ddl è invece quella del loro superamento al 100% a decorrere da data certa (31 dicembre 2018) con l’ abolizione della titolarità d’ambito e il ripristino della titolarità di istituto.

Pertanto i ruoli attribuiti con il piano straordinario di assunzioni Renzi non vengono messi in discussione, Ciò che cambierà è il fatto che, acquisendo la titolarità su scuola per chi finora ha avuto quella di ambito, non ci sarà più il contratto triennale con il Dirigente Scolastico, non ci sarà più la spada di Damocle del rinnovo sulla base di quanto stabilito dal PTOF e dunque la partecipazione alla vita scolastica sarà alla pari per tutti i docenti dell’istituzione scolastica.

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