DDL Granato (M5S), cattedre orario esterne in comuni confinanti
Nella giornata di ieri, abbiamo riferito sul DDL Granato (M5S), relativo all’abolizione della chiamata diretta, degli ambiti territoriali e della titolarità di ambito.
Abolizione chiamata diretta e ambiti, ecco il DDL. Tutti titolari su scuola dal 31 agosto
Cattedre orario esterne
Nel DDL è presente, inoltre, un’altra importante misura relativa alla formazione delle cattedre orario esterne, come leggiamo nel rinnovato comma 68 della legge n. 107/2015. Di tale comma è stato sostituito il primo periodo che così recita:
“A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, con decreto del dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, l’organico dell’autonomia è ripartito tra le istituzioni scolastiche statali, con la possibilità dell’assegnazione ad una oppure, in via eccezionale in assenza della disponibilità di cattedre con orario pieno, a più istituzioni scolastiche, purché all’interno di comuni contermini, fino ad un massimo di due. Il personale docente viene assegnato ad una o più classi acquisendo la piena titolarità nell’istituto, con orario pieno a diciotto ore nella scuola superiore di primo e di secondo grado, a ventiquattro ore nella scuola primaria e a venticinque ore nella scuola dell’infanzia, fino all’esaurimento delle assegnazioni stesse”.
Nella ripartizione dell’organico, dunque, è possibile assegnare una cattedra con orario pieno a più istituzioni scolastiche, la cosiddetta cattedra orario esterna (COE), purché le predette istituzioni si trovino in comuni contermini, al massimo due.
Comuni confinanti
In conclusione, i due comuni, ove costituire la COE, alla luce della disposizione suddetta, devono essere confinanti.