Da Fioroni e Gelmini un duro attacco alle scuole dell’infanzia paritarie

Di Lalla
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Fabio Albanese – Il duo Fioroni e Gelmini ha portato un affondo, certamente inconsapevole, alla scuola dell’infanzia paritaria. Lo ritengo inconsapevole perché è nota la loro benemerenza nei confronti della scuola privata e sono più propenso a pensare che il tutto fosse stato architettato per poter affossare i docenti con diploma di scuola ed istituto magistrale di III fascia d’Istituto. Ma tant’è, la loro azione congiunta rischia ora di cancellare, o quantomeno penalizzare, pesantemente, invece, l’alternativa privata paritaria. Veniamo ai fatti.

Fabio Albanese – Il duo Fioroni e Gelmini ha portato un affondo, certamente inconsapevole, alla scuola dell’infanzia paritaria. Lo ritengo inconsapevole perché è nota la loro benemerenza nei confronti della scuola privata e sono più propenso a pensare che il tutto fosse stato architettato per poter affossare i docenti con diploma di scuola ed istituto magistrale di III fascia d’Istituto. Ma tant’è, la loro azione congiunta rischia ora di cancellare, o quantomeno penalizzare, pesantemente, invece, l’alternativa privata paritaria. Veniamo ai fatti.

Sembra siano giunte alcune segnalazioni di personale già in servizio presso scuole dell’infanzia paritarie a cui è stata ventilata l’ipotesi di licenziamento o, in altri casi, di rifiuto di valutazione del curriculum. Ciò perché, secondo l’attuale normativa, i loro titoli (diploma di scuola magistrale e maturità magistrale), ahimé, sono da un giorno all’altro divenuti inspendibili e la loro presenza rischia di far perdere la tanto agognata "parità".

Benché si tratta di situazioni disdicevoli, esse, purtroppo, riflettono l’assurda verità.

Infatti, sulla base della normativa attualmente vigente, le scuole dell’infanzia paritarie sono tenute ad utilizzare al loro interno personale in possesso di regolare abilitazione. E’ noto, tuttavia, che il Diploma di Maturità Magistrale ha si valore abilitante, ma limitatamente alla scuola primaria. Non entro nel merito della cosiddetta "idoneità" che, spuntata da qualche cappellaio magico, è stata inserita a sproposito a motivare la permanenza dei diplomati magistrale in III fascia d’Istituto.

Mi limito, invece, con questa nota a scoperchiare l’ennesimo pasticcio combinato da chi, vantandosi di avere le capacità di "riformare" la scuola, sta invece distruggendo la professionalità di migliaia di docenti.

L’abilitazione per la scuola dell’infanzia, come è noto, si conseguiva o mediante il superamento della procedura concorsuale, che, nel caso della scuola dell’infanzia, aveva anche funzione abilitante, o mediante la frequenza dei corsi in Scienze della Formazione Primaria di indirizzo scuola dell’infanzia (quindi nemmeno quelli din indirizzo scuola primaria).

L’attuale normativa riguardante le paritarie è espressa dalla Legge 10 marzo 2000 n. 62, il cui art. 4 afferma:

4. La parità e’ riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:
a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell’offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;
b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;
c) l’istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;
d) l’iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l’iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;
e) l’applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;
f) l’organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;
g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;
h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.

Ad essa con Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 10, venne stato aggiunto l’articolo 4-bis:

10. All’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, dopo il comma 4, e’ inserito il seguente:
"4-bis. Ai fini di cui al comma 4 il requisito del titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento, al termine dell’anno accademico in corso alla data di conclusione su tutto il territorio nazionale della prima procedura concorsuale per titoli ed esami che verrà indetta successivamente alla data sopraindicata. Per il personale docente in servizio alla medesima data nelle scuole materne che chiedono il riconoscimento si applica l’articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297".

Poiché, come è noto, la chiarezza enunciativa dei provvedimenti non è una caratteristica dell’impianto legislativo italiano, andiamo a scoprire cosa prevede l’art. 334 del citato D.lgs. 16 aprile 1994 in relazione ai requisiti per l’insegnamento nelle scuole dell’infanzia paritarie:

Art. 334 – Titolo di studio prescritto per l’insegnamento
1. Il personale docente deve essere fornito del titolo di studio legale di abilitazione all’insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio di maturità magistrale, rilasciato dagli istituti magistrali.

Tale disposizione, permetteva, quindi, di ottenere e mantenere la parità scolastica anche per le scuole dell’infanzia con personale diplomati in servizio ai quali era riconosciuto un valore "abilitante", ancorché limitato alla scuola paritaria.
Evitiamo, per il momento di cercare di capire come un medesimo titolo possa essere abilitante se utilizzato presso un datore di lavoro e non esserlo se utilizzato presso un altro. Soprassediamo, non è questo il motivo di questa nota.

Tale affermazione, quindi, che definiva abilitati per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia paritaria i diplomati di scuola ed istituto magistrale trovò successiva conferma nella Circolare Ministeriale 18 marzo 2003, n. 31, laddove , al punto 4.1 (Personale docente) affermava:

Il personale docente delle scuole paritarie deve essere in possesso della abilitazione prescritta per l’insegnamento impartito, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 4-bis della legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modificazioni. Resta salvo altresì il valore abilitante del diploma conseguito entro l’a.s. 2001-2002 a conclusione dei corsi ordinari e sperimentali delle scuole magistrali per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e degli istituti magistrali per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola elementare.

Tutto regolare, quindi, fino a quando con il D.L. 147/2007, convertito con Legge 25 ottobre 2007, n. 176, il Ministro Fioroni modificava l’art, 4-bis della della legge 10 marzo 2000, n. 62 come segue:

8. All’articolo 1, comma 4-bis, della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, le parole: "alla medesima data nelle scuole materne che chiedono il riconoscimento" sono sostituite dalle seguenti: "nelle scuole materne riconosciute paritarie" ed e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale disposizione si applica fino alla conclusione dei corsi abilitanti appositamente istituiti.".

Pertanto, in esito a tale modifica, l’articolo 1, comma 4-bis assumeva la seguente forma definitiva (oggi vigente):

4-bis: per il personale docente in servizio nelle scuole materne riconosciute paritarie si applica l’articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Tale disposizione si applica fino alla conclusione dei corsi abilitanti appositamente istituiti.

Ovvero, il personale in servizio (e quindi anche quello già assunto, anche a tempo indeterminato) risponde ai requisiti di possesso di abilitazione – requisito indispensabile per poter mantenere l’abilitazione – secondo quanto previsto dall’art. 334 del T.U. (possesso del diploma di scuola o istituto magistrale), ma solo, si badi, fino all’applicazione dei nuovi corsi abilitanti.

In altre parole, il nuovo corso abilitante, annulla quindi l’effetto dell’art. 334 del T.U. cancellando con un colpo di spugna lo status di personale abilitato. Detto in modo più semplice, per poter continuare a lavorare, tale personale dovrà superare il nuovo corso abilitante, pena la perdita della parità.

Purtroppo, come sappiamo, il nuovo sistema di formazione docenti è stato approvato in questi mesi ed è in dirittura d’arrivo il decreto di attuazione, ad opera, questa volta, del Ministro Gelmini. Un corso che prevede uno sbarramento con ben tre prove d’accesso di durata annuale e con obbligo di frequenza. Per di più, pare, attuato da ben pochi atenei (se ve ne saranno).

La naturale conseguenza di tutto ciò è che il diploma di scuola magistrale, il diploma di maturità magistrale quadriennale e i diplomi quinquennali sperimentali, se non accompagnati dal nuovo famigerato corso abilitante, NON potranno più essere considerati utili come titoli fruibili nella scuola dell’infanzia paritaria ed i possessori di tali titoli non saranno più considerabili personale abilitato.

Considerando che la stragrande maggioranza del personale in servizio, anche a tempo indeterminato, nelle scuole dell’infanzia paritarie è personale diplomato, appare evidente come il pasticcio combinato dagli ultimi due Ministri non possa che costituire una bomba tale da minare l’esistenza in vita delle stesse scuole paritarie dell’infanzia, ai quali, in stretta applicazione della normativa ormai vigente, dovrebbe essere revocata la parità qualora non si dotasse di personale abilitato mediante Scienza della Formazione Primaria o diploma di scuola o istituto superiore e nuovo corso abilitante.

Che dire? Se l’intenzione dei nostri Ministri era quella di mettere in difficoltà proprio le scuole paritarie, ci sono riusciti benissimo.

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