D.M. 631/18: quando un decreto ministeriale è contrario alla legge

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Inviato da Daniele Contarino – I docenti che hanno partecipato al concorso straordinario riservato agli abilitati, le cui graduatorie sono state pubblicate tra il 01/09/2018 e il 31/12/2018, hanno scelto le provincie in cui erano presenti dei posti vacanti e disponibili dopo le immissioni in ruolo per l’A.S. 2018/19.

Nelle ultime settimane i sindacati hanno proposto al Miur di far scegliere nuovamente la sede a questi docenti, attingendo anche dai posti disponibili per l’A.S. 2019/20, ma dal Ministero non ha fornito nessuna risposta.

Analizzando il D.M. 631/18 e comparandolo con il testo che regolamenta le immissioni in ruolo, ossia il D.LGS 59/2017 recentemente modificato dalla Legge 145/18 – “Legge di stabilità 2019” (di seguito semplicemente D.LGS 59/2017) è possibile rilevare alcuni palesi contrasti che il decreto ministeriale ha nei confronti di una norma di rango superiore. (il decreto legislativo ha forza di legge e appartiene alle fonti primarie del diritto, al contrario del decreto ministeriale che non ha forza di legge ed equivale a un regolamento).

D.LGS 59/2017 recita:
1. all’articolo 7, comma 5: “I vincitori scelgono, in ordine di punteggio e secondo i posti disponibili, l’istituzione scolastica nella regione in cui hanno concorso, tra quelle che presentano posti vacanti e disponibili, cui essere assegnati per svolgere il percorso di formazione iniziale e prova. …”
2. all’articolo 17 comma 5: “Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera b) (ovvero copertura del 50% dei posti vacanti e disponibili tramite procedure concorsuali n.d.r.), e comporta l’ammissione diretta al percorso annuale di formazione iniziale e di prova.”

Dalla lettura di questi due testi estratti dal D.LGS 59/2017 è possibile desumere le seguenti considerazioni:

· La procedura prevista del DM 631/18 contradice con articolo del punto 1. , in quanto a parità di decorrenza giuridica ed economica non permette al vincitore di scegliere l’istituzione scolastica in ordine di punteggio ma in sub ordine di due diverse disponibilità (i primi con i residui delle disponibilità dell’A.S. 2018/19 e gli ultimi con le disponibilità dell’A.S. 2019/20) e scorre la graduatoria ben due volte in un anno, contrastando lo stesso decreto all’articolo di cui al punto 2.

· Inoltre il DM 631/18 si pone in contrasto con il D.LGS 59/2017 pure sotto l’aspetto quantitativo, ovvero sul frazionamento dei posti da immettere in ruolo. Infatti nell’articolo di cui al punto 2. si legge che lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avviene annualmente, nel limite dei posti pari al 50% dei posti vacanti e disponibili. Il DM 631/18 invece inizia a scorrere le suddette graduatorie usando i posti residui della disponibilità dell’anno scolastico 2018/19, al di sotto o al di sopra del limite indicato nel paragrafo precedente (proporzione variabile in base alla classe di concorso e alla provincia). Di sicuro questo limite non è rispettato.
Inoltre, l’accantonamento distorce la proporzione stabilita nel dell’articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (meglio noto come “Testo unico dell’istruzione”). Quest’ultimo articolo – come ribadito anche nel D.LGS 59/2017, articolo 17 comma 2, lett. a) e b) – impone che i posti vacanti e disponibili vengano assegnanti:

– 50% dalle graduatorie ad esaurimento;

– 50% dalle graduatorie di merito del concorso;

Con tale accantonamento risulta lapalissiano che la quota destinata alle graduatorie di merito, per l’A.S. 2019/20 sia maggiore rispetto alle graduatorie ad esaurimento.

I docenti e i sindacati in queste ore si stanno muovendo per esigere questi diritti nelle aule dei tribunali. Alla luce di queste incongruenze l’esito della diatriba è tutt’altro che incerto.

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