Cyberbullismo, sintesi delle disposizioni contenute nella legge

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La legge per contrastare il cyberbullismo, come abbiamo riferito in diversi nostri articoli, è stata approvata definitivamente dalla Camera dei Deputati.

La legge definisce cosa si debba intendere per cyberbullismo e le competenze dei diversi attori coinvolti (Ministeri, USR, Scuole) per contrastarlo, prevedendo disposizioni non solo di carattere punitivo ma anche rieducativo.

Skuola.net ha elaborato un’interessante sintesi dei contenuti della legge, articolata in cinque punti, che riportiamo di seguito.

1. Identikit del cyberbullo

Tra i primi aspetti importanti il riconoscimento del termine cyberbullismo. Entra pertanto per la prima volta nell`ordinamento una puntuale definizione legislativa del fenomeno online. “Bullismo telematico è ogni forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d`identità, alterazione, manipolazione, acquisizione o trattamento illecito di dati personali realizzata per via telematica in danno di minori. Nonché la diffusione di contenuti online (anche relativi a un familiare) al preciso scopo di isolare il minore mediante un serio abuso, un attacco dannoso o la messa in ridicolo”.

2. Eliminazione dei contenuti

Per i minori sopra i 14 anni di età c’è la possibilità di chiedere al gestore di un sito, o al social media di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti dannosi diffusi in rete. Se questo non avviene entro 48 ore, c’è la possibilità di rivolgersi al Garante della privacy, che interviene nelle successive 48 ore. C’è da precisare che dalla definizione di gestore, che è il fornitore di contenuti su internet, sono comunque esclusi gli access provider, i cache provider e i motori di ricerca.

3. Il docente anti-bullo

Dal testo della legge si evince inoltre che in ogni scuola sarà indicato un prof-antibullo. Sarà lui infatti il referente per tutte le iniziative finalizzate al contrasto del fenomeno. Sarà inoltre la persona che si occuperà di gestire i casi con le forze dell’ordine, laddove si verifichi un atto di cyberbullismo. E se da una parte il docente farà da referente, il preside della scuola invece si occuperà di informare i genitore del minore, vittima di atti di bullismo informatico, e avrà anche il compito di attuare delle adeguate azioni educative.
Anche il Miur avrà un ruolo monto attivo contro il cyberbullismo. Superando i confini degli istituti scolastici infatti dovrà realizzare delle linee di orientamento con lo scopo di prevenire e contrastare il fenomeno tra i giovani. Spetterà anche al Ministero istituire una formazione dedicata per il personale scolastico e prevedere delle misure di sostegno per le vittime. A singoli istituti invece il compito di realizzare una educazione alla legalità e all’uso corretto di internet, iniziative e attività che potranno essere svolte in collaborazioni con polizia postale e associazioni territoriali.

4. Il richiamo del questore

Se si dovessero verificare dei casi in cui si è vittima di minacce, ingiurie o trattamento illecito dei dati personali via web, fino a che non vi sia una denuncia, il cyberbullo potrà essere ammonito dal questore, che lo inviterà a non ripetere atti di violenza di tale natura. Il questore, a seguito della raccolta di informazioni tramite organi investigativi o persone informate dei fatti, potrà anche chiedere la comparizione in persona del cyberbullo per ammonirlo in forma orale e invitarlo ad assumere una condotta corretta. Gli effetti dell’ammonimento terminano se maggiorenni.

5. Il piano di monitoraggio e controllo

La legge prevede infine che venga istituita una struttura presso la Presidenza del Consiglio con lo scopo di realizzare un piano di azione, per contrastare e prevenire il cyberbullismo e creare una banca dati per monitorare il fenomeno.

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