Cyberbullismo, definizione e compiti delle scuole

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Dalla procedura per richiedere la rimozione di contenuti online lesivi al piano d'azione integrato che dovrà essere redatto da un tavolo tecnico composto da esperti, fino alle linee di orientamento stabilite dal Miur.

Dalla procedura per richiedere la rimozione di contenuti online lesivi al piano d'azione integrato che dovrà essere redatto da un tavolo tecnico composto da esperti, fino alle linee di orientamento stabilite dal Miur.

Senza dimenticare l'istituto dell'ammonimento, la nascita di un comitato di monitoraggio e il ruolo attivo delle istituzioni scolastiche.

Sono questi i principali punti in cui si articola il ddl sul cyberbullismo (a prima firma Elena Ferrara, Pd), approvato in settimana dall'aula del Senato e che ora passerà alla Camera per la seconda lettura.

LA DEFINIZIONE DI CYBERBULLISMO

Cosa si intende, esattamente, per cyberbullismo? La versione del ddl votata da Palazzo Madama stabilisce che si debba intendere "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".

LE RISORSE

Dato che combattere il cyberbullismo efficacemente costa, il ddl stanzia alcune risorse (prevedendo specificatamente cosa, invece, sia a costo zero). E allora per le esigenze "connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico e territoriale" sulla sicurezza dell'uso di internet e "alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo" si stanziano ulteriori risorse pari a 220mila euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, nel fondo contro la pedopornografia sul web.

L'ISTANZA A TUTELA DEL MINORE

L'articolo 2 del ddl prevede che ciascun minore con più di 14 anni o un genitore possano "inoltrare al titolare del trattamento o al gestore" di un sito internet una richiesta "per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali".

Se in 12 ore "il soggetto richiesto non abbia dato conferma di avere assunto l'incarico di provvedere" alla richiesta ed in 48 ore non ha dato seguito all'istanza, allora ci si può rivolgere al garante per la protezione dei dati personali, che provvede in 48 ore.

PIANO D'AZIONE INTEGRATO E CODICE AUTOREGOLAMENTAZIONE

Il ddl prevede anche che, a costo zero, sia istituito presso la presidenza del Consiglio dei ministri, un tavolo tecnico "per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo", composto da rappresentanti del ministero dell'interno, del Miur (che coordina), del Lavoro, della Giustizia, del Mise, della Salute, dell'Ani, dell'Agcom, del garante per l'infanzia e l'adolescenza, del comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del garante per la protezione dei dati personali e di organizzazioni già coinvolte nel programma nazionale del Safer internet center, oltre a rappresentanti di associazioni studentesche, genitori e delle associazioni attive contro il bullismo. Ogni anno la polizia postale fa una relazione al tavolo tecnico di "sugli esiti delle misure di contrasto al fenomeno del cyberbullismo".

Il tavolo – si legge nel ddl – redige in 60 giorni "dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo", anche nel rispetto delle norme europee sulla materia. E il piano stabilisce anche "le iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo" che sono rivolte ai cittadini.

Il piano, poi, è integrato "con il codice di autoregolamentazione" contro il cyberbullismo, che è "rivolto agli operatori che forniscono servizi di social networking e agli altri operatori della rete internet". E, con il codice, è istituito anche (sempre a costo zero) "un comitato di monitoraggio al quale è assegnato il compito di identificare procedure e formati standard per l'istanza" di rimozione dei contenuti su minori lesivi sul web.

Inoltre, sta al comitato "adottare un marchio di qualità in favore dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica e comunque produttori di dispositivi elettronici aderenti ai progetti elaborati dal tavolo tecnico".

LE LINEE GUIDA DEL MIUR E I COMPITI DELLE SCUOLE

Il Miur, inoltre, "adotta linee di orientamento" che includono la formazione del personale scolastico, la promozione di un ruolo attivo degli studenti nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo, la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti. Mentre è compito degli uffici scolastici regionali il promuovere "la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse "agevolando e valorizzando il coinvolgimento di soggetti privati nelle attività di formazione e sensibilizzazione".

Le scuole tra l'altro, nell'ambito della propria autonomia "promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete internet, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione".

LA PROCEDURA DI AMMONIMENTO

Il ddl Ferrara, infine, prevede che fino a quando non è "proposta querela o non è presentata denuncia" sia applicabile, per alcuni reati commessi su internet "la procedura di ammonimento". Che prevede che il questore convochi il minore, unitamente ad almeno un genitore, e che "ammonisca oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale". Gli effetti dell'ammonimento – dice infine l'articolo 6 del ddl – cessano al compimento della maggiore età.

Lotta al Cyberbullismo, docenti saranno formati e scuole dovranno promuovere uso consapevole

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