Cyberbullismo, in caso di episodi a scuola docente paga di tasca propria. A dirlo la nuova legge

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Cyberbullismo, nuove incombenze per gli insegnanti. E si tratta di incombenze concrete e onerose, a partire dai corso che saranno tenuti a impartire ai propri alunni dopo un’apposita formazione che dovrà partire a breve, per finire con le responsabilità anche civili in caso di mancata vigilanza di alunni che postano messaggi offensivi durante le ore di lezione.

Il tutto in ossequio alla nuova legge 29 maggio 2017, n. 71 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del Cyberbullismo”. Si tratta del primo strumento normativo europeo specificamente dedicato al contrasto del fenomeno del cyberbullismo. L’intenzione del legislatore fronteggiare cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti.

La normativa dunque ha un approccio certo più educativo che repressivo e per questo intende coinvolgere la scuola e i suoi operatori, ma ha circostanziato le fattispecie del reato di bullismo informatico. Al di là della possibile configurazione di altri reati già previsti dal codice penale quale la diffamazione, la pubblicazione di foto di minori con l’intento della denigrazione costituisce la fattispecie più importante del reato di cyberbullismo, potenziato nella sua previsione dalla legge 71.

Secondo il provvedimento, per bullismo telematico s’intende “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

Spiega Maura Manca, presidente dell’Osservatorio nazionale adolescenza, che ha curato uno studio dal titolo ‘Nella rete della rete’, condotto su un campione di 11.500 adolescenti dagli 11 ai 19 anni, distribuiti su tutto il territorio nazionale, che “il vero problema dei ragazzi oggi sono le chat di messaggistica istantanea, i famosi gruppi su WhatsApp che sono utilizzati in modo improprio sin dalle scuole elementari, non solo dai genitori, ma anche dai bambini, diventati terreno fertile per i baby cyberbulli che agiscono indisturbati sotto gli occhi ciechi dei genitori, ignari di ciò che accade all’interno dei loro telefoni. Non ci dobbiamo, quindi, stupire se dagli 11 ai 13 anni di età, 1 adolescente su 10 subisce cyberbullismo, rispetto all’8,5% dai 14 ai 19 anni”.

Il 33 per cento degli episodi di cyberbullismo, secondo lo studio dell’Osservatorio, è di tipo sessuale. E si lega ad esso un altro fenomeno insidioso della rete: il sexting. La pratica di scattare e condividere foto intime e video coinvolge il 6 per cento dei preadolescenti dagli 11 ai 13 anni, di cui il 70 sono ragazze, e di 1 adolescente su 10 dai 14 ai 19 anni ragazzini. Per il Sindacato medici pediatri di famiglia “i ragazzini e gli adolescenti sono sempre più iperconnessi.

Con il trascorrere degli anni e l’evolversi della tecnologia, si abbassa vertiginosamente l’età di utilizzo. Oggi il 98 per cento dei ragazzi tra i 14 e i 19 anni possiede uno smartphone personale. Tra i ragazzini della fascia 11-13 anni, l’età media di utilizzo della tecnologia informatica è scesa di un anno per quanto riguarda l’uso del primo cellulare, l’accesso a internet e l’apertura del primo profilo social che si aggira intorno ai 9 anni, rispetto a 4-5 anni fa”.

Tuttavia sono tante le pagine di altre piattaforme, gestite da giovani, nelle quali ci si diverte a sfottere coetanei, spesso minorenni, pubblicando fotografie con commenti poco edificanti circa il fisico, gli abiti non alla moda o privi di firme pregiate. Gesti che fanno male a chi ne è vittima. Si tratta di ragazzi e ragazze che si tengono dentro per anni l’umiliazione senza avere il coraggio di denunciare. Spesso si arriva a veri e propri stati d’ansia e di attacchi di panico che poi si manifestano a scuola, durante la lezione, in corridoio durante l’intervallo, sull’autobus o sulla corriera quado si prova vergogna in mezzo agli altri, come se la vittima fosse il carnefice.

Ma torniamo alla legge 71. In analogia con quanto succede per lo stalking, nel caso si sia macchiato di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito attraverso la rete di dati personali, il bullo di nuova generazione sarà solennemente ammonito dal questore, alla presenza di almeno un genitore, e sarà formalmente invitato a non perseverare nelle condotte vessatorie che gli siano state contestate. La nuova procedura di lotta al cyberbullismo non esclude il diritto del danneggiato di sporgere querela con cui avviare un processo penale. Altra novità è che il minore almeno quattordinenne potrà agire personalmente per ottenere dal gestore del sito o del social media la rimozione dei contenuti pubblicati in rete.

E veniamo alla scuola, additata dal legislatore ancora una volta se non come responsabile dell’ennesima forma di disagio giovanile, almeno come luogo di prevenzione del medesimo. Gratis. L’uso consapevole della rete entra a far parte dell’offerta formativa in ogni ordine di scuola. Il Ministero dell’Istruzione adotta delle linee d’orientamento per la prevenzione e il contrasto del fenomeno.

Gli uffici scolastici regionali sono chiamati a promuovere progetti elaborati nelle scuole, nonché azioni integrate sul territorio di contrasto del cyberbullismo e educazione alla legalità.

E’ disposto, inoltre, che le istituzioni scolastiche promuovano, nell’ambito della propria autonomia, l’educazione all’uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri ad esso connessi. Ma di soldi non se ne parla. L’art. 4 della legge 71 rimanda con una nota al testo dell’articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), che rilancia il concetto di “limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente” e, comunque, “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

Ogni istituto è tenuto, ma a costo zero, a nominare un docente referente per le iniziative contro il cyberbullismo, tanto che in quasi tutte le scuole gli insegnanti, specie quelli di Discipline giuridiche ed economiche sui quali spesso ricadrà l’onere della formazione, hanno scoperto o stanno per scoprire di dovere svolgere fin dalle prossime settimane un apposito corso di formazione per sensibilizzare gli studenti sull’illiceità e la cattiveria di comportamenti dei quali spesso e in astratto non percepiscono la gravità.

E se al dirigente spetterà il compito di informare subito le famiglie dei minori coinvolti, sulla scuola, che poi si rivarrà sui docenti, graverà, precisano gli avvocati chiamati in molte scuole alla formazione dei referenti, la responsabilità patrimoniale da mancata vigilanza per i danni causati a minori da messaggi e pubblicazioni avvenute durante le ore di lezione. Sulla famiglia graverà intanto il peso finanziario della responsabilità extrascolastica e soprattutto quello morale di un’educazione che in molti casi dovrebbe essere reimpostata radicalmente.

Cyberbullismo, sintesi delle disposizioni contenute nella legge

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