Curriculum studente: procedura per la diffusione, dati da pubblicare e tempo pubblicazione. Nota Miur

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Il Miur, con la  nota n. 12071 del 2 ottobre 2017, ha trasmesso le indicazioni fornite al Ministero dal garante della Privacy in merito alle modalità di pubblicazione, da parte delle scuole secondarie di secondo grado del curriculum dello studente dell’ultimo anno.

Le indicazioni sono fornite in attesa di una rivisitazione dell’intera materia riguardante le modalità attuative, in ambito scolastico, dell’attività di intermediazione in relazione alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Come ricordato nella nota, “l’intermediazione è l’attività svolta a favorire l’incontro tra la domanda di lavoro, orientamento professionale o attività formative di uno specifico committente e l’offerta disponibile sul mercato.”

Gli intermediari autorizzati, ai sensi del D.lgs. n. 276/2003, devono limitarsi a rendere pubblici e gratuitamente accessibili i curricula degli studenti, per almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio.

Le scuole, al fine di diffondere i curricula, necessitano  di un’esplicita richiesta da parte dello studente affinché venga favorito l’incontro tra la sua domanda con le possibili offerte di lavoro. Pertanto, non è prevista la procedura in base alla quale le scuole rendono noto di procedere alla diffusione dei curricula, salva diversa scelta dell’interessato.

Lo studente, inoltre, in qualsiasi momento, deve poter revocare la sua richiesta con l’effetto di fermare l’ulteriore diffusione dei suoi dati personali.

La richiesta dell’interessato, si prosegue nella nota, deve essere preceduta da un’idonea informativa sul trattamento dei dati personali.

I dati, che le scuole possono diffondere,  sono esclusivamente quelli relativi alla carriera di studio e alle esperienze lavorative dello studente.

La pubblicazione di dati personali degli studenti, infine, è possibile soltanto per 12 mesi, tempo questo considerato necessario per perseguire l’obiettivo prefissato. Di conseguenza, gli intermediari possono diffondere i dati per un periodo di tempo superiore a 12 mesi solo su esplicita richiesta dell’interessato.

nota

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