Cronistoria del concorso da Dirigente Tecnico (ex Ispettore della scuola)

Di Lalla
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Bertilla Mason – Bisogna andare al 30 gennaio 2008 per trovare, nel sito del Ministero della Pubblica Istruzione (MIUR), il bando relativo al concorso nazionale a 145 dirigenti tecnici. Con la denominazione “dirigente tecnico” si designa oggi quello che ieri era chiamato ispettore tecnico della scuola.

Bertilla Mason – Bisogna andare al 30 gennaio 2008 per trovare, nel sito del Ministero della Pubblica Istruzione (MIUR), il bando relativo al concorso nazionale a 145 dirigenti tecnici. Con la denominazione “dirigente tecnico” si designa oggi quello che ieri era chiamato ispettore tecnico della scuola.

Fu senz’altro una notizia interessante, considerato il fatto che da circa venti anni non si bandivano concorsi per la funzione ispettiva nella scuola. Gli incarichi a ispettore tecnico, in questi ultimi venti anni, sono stati assegnati in modo diretto, per nomina politica, aggirando il concorso pubblico, previsto per legge quando si deve assumere personale di ruolo nella Pubblica Amministrazione.

Il bando del 2008 metteva a concorso 145 posti di dirigente tecnico, ripartendoli in due contingenti: quello della scuola dell’infanzia e primaria e quello della scuola secondaria di I e di II grado. Il primo contingente era a sua volta suddiviso in due settori, mentre il secondo in cinque settori a loro volta formati da quattordici sottosettori, ognuno con codice dallo 01 al 16 [art. 1]. La ripartizione dei 145 posti non era suddivisa in parti uguali tra i 16 settori e sottosettori: per esempio al “settore scuola dell’infanzia e primaria” (che insieme al settore scuola dell’infanzia e primaria riservato alle scuole con lingua d’insegnamento slovena, forma il primo contingente), codice 01, erano assegnati 44 posti; al settore scientifico,suddiviso in due sottosettori: “matematica e fisica” con codice 09 e “chimica e scienze naturali” con codice 10, 31 posti, 13 per il codice 09 e 18 per il codice 10.

L’aver suddiviso i posti in due contingenti, quello della scuola dell’infanzia e primaria da una parte e quello della scuola secondaria di I e di II grado dall’altra, e questo secondo a sua volta in settori e sottosettori, avrebbe
senz’altro garantito una selezione di docenti e di dirigenti con, tra l’altro, elevate competenze disciplinari, come richiede il profilo della funzione ispettiva L’iscrizione al concorso andava inoltrata esclusivamente per via telematica e si doveva indicare un solo settore e un solo sottosettore, pena la non prosecuzione dell’iscrizione stessa [art. 3].

Il bando prevedeva tre prove scritte e una orale, il tutto preceduto da una prova preselettiva [art. 6]. Secondo il bando, sarebbe stato ammesso alle prove scritte un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso per ogni settore e sottosettore.

Riprendendo i sopraccitati esempi, per il “settore dell’infanzia e scuola primaria” sarebbero stati ammessi 44X10=440 candidati; mentre per il sottosettore matematica e fisica 13X10=130 candidati. Poiché i posti messi a concorso erano 145, sarebbero stati ammessi in tutto 145X10=1450 candidati, ai quali si sarebbero aggiunti quelli classificatesi con il medesimo punteggio dell’ultimo candidato ammissibile [art. 6].

Il 21 settembre 2009, dopo alcuni rinvii, veniva espletata, in ciascuna Regione, la prova preselettiva. Il 12 febbraio 2010, venivano pubblicate le sedici graduatorie, una per ogni settore e sottosettore, rispettando la suddivisione prevista dal bando.

Risultavano così ammessi alle prove scritte rispettivamente: 440 + 11 + 141 + 11 + 12 + 22 + 71 + 31 + 132 + 184 + 76 + 40 + 40 + 74 + 60 + 32 = 1477 candidati, cioè “un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso per ogni settore e sottosettore. I candidati eventualmente classificatesi con il medesimo punteggio dell’ultimo candidato ammissibile vengono tutti ammessi a sostenere le prove scritte” [art. 6].

Tuttavia, ci si accorgeva ben presto che circa 200 candidati si trovavano collocati in più settori e sottosettori. Infatti, c’era chi appariva inserito in due, chi in tre, …, chi in dieci, chi in quattordici settori e sottosettori.
Allora il numero 1477 non rappresentava più 1477 persone fisiche che concorrevano ciascuna per un posto, bensì circa 930 persone che concorrevano per più posti. Ne è conseguito che il numero dei candidati, ammessi alle prove scritte, non era più dieci volte il numero dei posti messi a concorso per ogni settore e sottosettore, con un rapporto quindi di 10:1, bensì 6,65 volte il numero dei posti messi a concorso, con un rapporto di 6,65:1. Questo rapporto è stato calcolato dal Ministero e appare nel suo Atto d’Appello al Consiglio di Stato.

Si deve ricordare che il bando di concorso prevedeva: una prova preselettiva comune a tutti i settori e sottosettori, una prima prova comune a tutti i settori e sottosettori, una seconda prova comune a tutti i settori e sottosettori e sedici distinte terze prove una per ogni settore e sottosettore.

Iniziavano i ricorsi al TAR del Lazio di coloro i quali non sono stati ammessi alle prove scritte perché nei rispettivi settori e sottosettori erano inseriti dei “pluricandidati”, candidati appunto presenti in più settori e sottosettori.
Il TAR Lazio accoglieva i ricorsi motivando: “con riferimento alla mancata utilizzazione dei complessivi 1450 per l’ammissione alle prove di esame; nell’ambito dei quali l’Amministrazione doveva tener conto esclusivamente del numero dei soggetti nominativi, candidati alle prove preselettive con esclusione della reiterazione di quei soggetti, candidati per più settori; Ritenuto pertanto di poter ammettere con riserva alle prove di esame i ricorrenti entro il limite numerico effettivo dei 1450 posti e subordinatamente alla loro utile collocazione in graduatoria nei limiti del numero dei medesimi posti”.

Il Ministero era cioè tenuto ad escludere i “pluricandidati” dalle graduatorie di ogni settore e sottosettore.

Alcuni ricorrevano al Capo dello Stato, che, in conformità con il parere obbligatorio reso dal Consiglio di Stato, accoglieva il ricorso.

Il Ministero si appellava al Consiglio di Stato, che però rigettava, confermando la statuizione del TAR Lazio.

Nel frattempo, sempre il Ministero, predisponeva, “in stretta aderenza alle prescrizioni contenute nella statuizione del TAR Lazio”, un “apposito elenco di tutti i partecipanti alle prove preselettive, prescindendo, in tale contesto, dai settori e sottosettori richiesti, stilato in ordine decrescente, secondo il punteggio conseguito da ciascuno”, e lo inviava solo ai rappresentanti legali dei ricorrenti.

Questo elenco contiene i nominativi di 1469 candidati, elencati in ordine decrescente con punteggio da 90 (punteggio pieno) a 24,50. Sono stati inseriti, in tale elenco, i ricorrenti che avevano ottenuto un punteggio compreso tra 90 e 24,50.

Va specificato che nel settore “scuola dell’infanzia e primaria”, che prevede l’ammissione di 440 candidati, l’ultimo classificato (il 440esimo) avrà un punteggio inferiore dell’ultimo classificato nel sottosettore “matematica e fisica” dove occuperà la 130esima posizione.
Questo elenco non è mai stato reso pubblico. Accade così che ci sono concorrenti che non appaiono nell’elenco di 1469 ma faranno il concorso, altri che vi appaiono ma a cui non è mai satato ufficialmente reso noto.

La gran parte dei ricorrenti proponeva allora ricorso per motivi aggiunti avverso tale elenco, che stravolge completamente le prescrizioni del bando di concorso.

Il TAR Lazio ha respinto tali ricorsi presentati dai ricorrenti, non inclusi nell’elenco dei 1469.

Il TAR Lazio motiva il rigetto asserendo che il Ministero avrebbe dato corretta esecuzione al provvedimento cautelare (scrive il TAR Lazio in motivazione: “tenuto conto della corretta esecuzione da parte dell’Amministrazione della ord. Cautelare n…).
Tale ordinanza viene, in seguito, confermata dal Consiglio di Stato.

Tale motivazione, tuttavia, non è affatto condivisibile.
Il Ministero, infatti, per suo espresso riconoscimento: “prescinde dai settori e sottosettori” nello stilare “l’apposito elenco”, prescinde quindi dal nucleo centrale del bando, quella parte che dà significato allo stesso.

L’accoglimento da parte del Giudice Amministrativo di questa posizione del Ministero, però, comporta lo stravolgimento totale del bando di concorso. Nel bando originario, infatti, era data rilevanza essenziale alla distinzione in settori e sottosettori disciplinari della funzione di ispettore scolastico. Del resto, tale impostazione “settoriale” è stata di recente riconosciuta e ribadita altresì da fonti regolamentari. Si cita, a titolo di esempio, il D.M 60/2010, che ribadisce in che cosa consista la funzione tecnica, esercitata dai dirigente tecnici: essi “operano come esperti di settori scolastici e di specifici ambiti disciplinari, rappresentando l’espressione
di un’ampia cultura con competenze ampie nello specifico campo del sapere”. Inoltre, spetta a loro “predisporre le prove degli esami conclusivi dei cicli scolastici”.

Il giorno 28 febbraio 2011 iniziano le prove scritte. Il bando prevedeva che: “…Lo stesso avviso indicherà la data della successiva Gazzetta Ufficiale….,contenente il diario delle prove scritte, nonché l’elenco dei candidati ammessi alle prove medesime, per i quali tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti” [art. 6]. Nella Gazzetta Ufficiale-4^ serie speciale ”Concorsi ed esami” n. 12 del 12 febbraio 2011, ci sono sì le date delle prove scritte, ma non l’elenco dei candidati ammessi. Domanda: quali candidati sono ammessi, ora, alle prove scritte?

Tali presupposti risultano del tutto disattesi se si segue l’impostazione del Ministero, avallata dal TAR Lazio e Consiglio di Stato, e ciò sarà più chiaro con tale esempio.

Supponiamo che il candidatoTizio sia inserito, dopo la prova preselettiva, nelle 10 graduatorie dei 10 settori e sottosettori da lui richiesti. Inoltre si classifica, dopo aver superato la prima prova scritta, la seconda prova scritta e le 10 terze prove scritte, in posizione utile in tutte le 10 graduatorie di merito dei 10 settori e sottosettori da lui richiesti. Questo lo potrà fare perché l’elenco dei 1469 non dimostra affatto che sono state tolte le reiterazioni (come prevedeva la prima ordinanza Tar Lazio) e la mancanza nella G.U. dell’elenco degli ammessi alle prove scritte conferma che vale la graduatoria divisa per settori e sottosettori con tutte le reiterazioni. Egli con una sola prova preselettiva, una sola prima prova scritta, una sola seconda prova scritta, dieci terze prove, ha vinto 10 posti.
Sarà esperto di 10 specifici ambiti disciplinari e, ovviamente, saprà predisporre le prove degli esami, conclusivi dei cicli scolastici, di 10 discipline diverse, come per esempio: il tema di italiano, la prova di inglese, quella di matematica, quella di chimica, quella di psicologia, quella di economia, quella di meccanica, quella di elettronica, quella di informatica e infine quella di topografia.

Poiché ha vinto 10 posti, percepirà anche 10 stipendi?

Concorso per Dirigente Tecnico del Miur. Colpevole il silenzio!

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