Criteri di nomine dei precari dalle graduatorie d’istituto

Di Lalla
WhatsApp
Telegram

SAB – Al fine di fornire massima informazione tra il personale interessato e di rispondere alle varie sollecitazione pervenute nelle sedi SAB in merito all’esatta applicazione della normativa di interpello del personale scolastico precario per il conferimento delle nomine da parte dei dirigenti scolastici in presenza di spezzoni vacanti o di supplenze temporanee si rammenta quanto disposto dal Ministero.

SAB – Al fine di fornire massima informazione tra il personale interessato e di rispondere alle varie sollecitazione pervenute nelle sedi SAB in merito all’esatta applicazione della normativa di interpello del personale scolastico precario per il conferimento delle nomine da parte dei dirigenti scolastici in presenza di spezzoni vacanti o di supplenze temporanee si rammenta quanto disposto dal Ministero.

Il MIUR, con nota prot. n. 8186 del 10/9/2010, ha precisato che le graduatorie d’istituto di 2^ e 3^ fascia non saranno rielaborate e sono definitive perché non vi è stato aggiornamento di graduatorie, mentre quelle di 1^ fascia, dal 16/9/2010, sono diventate definitive e pienamente utilizzabili a seguito dello scioglimento delle riserve di chi era inserito con riserva.

La stessa nota ministeriale precisa che, in attesa della pubblicazione degli elenchi prioritari consequenziali alle domande del decreto salva precari, le convocazioni per le supplenze brevi o fino al termine delle attività didattiche dovranno essere effettuate a titolo definitivo.

Alla luce delle precisazioni ministeriali di cui sopra non hanno ragione più di esistere proposte contrattuali da parte dei dirigenti scolastici che non portano il termine di scadenza certo delle nomine.

Il SAB, tramite il segretario generale prof. Francesco Sola, ribadisce che le proposte di contratti offerte dai dirigenti che riportano la dicitura "presumibilmente" o "fino all’avente diritto" sono illegittime e quindi nulle anche perché, con il contratto di tipo privatistico applicato anche al personale scolastico, qualsiasi forma contrattuale deve sempre riportare la data di scadenza certa.

Si evidenzia infine che comportamenti difformi dalle disposizioni sopra richiamate possano ingenerare confusioni, contenziosi o sanzioni, qualora si abbandona una supplenza per accettarne una nuova.

F.to Prof. Francesco Sola
Segretario Generale SAB

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri