Cosa fa insegnante di sostegno se alunno disabile si trasferisce, indicazioni regionali. Aggiornato Sicilia

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Nei contratti regionali per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni bisogna porre particolare attenzione alle disposizioni che a livello locale vengono stabilite per l’utilizzo degli insegnanti di sostegno in caso di ritiro dell’alunno con disabilità.

Contratti regionali assegnazioni provvisorie e utilizzazioni

Dopo l’accordo a livello nazionale vengono stilate le ipotesi di contratto per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a livello regionale. Qui quelli già pubblicati

Ritiro/trasferimento alunno con disabilità

Le indicazioni possono essere diverse a livello regionale

Piemonte

Nel caso in cui l’alunno diversamente abile, per il quale è previsto l’insegnante di sostegno (con rapporto l a l) si trasferisca dall’ istituzione scolastica in corso d’anno l’insegnante di sostegno è tenuto, salvo comprovate e particolari condizioni, a seguirlo nell’ambito del comune di servizio e nei comuni limitrofi

Nel caso in cui tale operazione non fosse possibile, il docente a tempo indeterminato è utilizzato, nell’ ordine:

  • sulla scuola di titolarità con completamento in altra scuola viciniore e facilmente raggiungibile;
  • sulla base della rideterminazione delle esigenze di sostegno, all’ interno della propria scuola;
  • in supplenze, sul sostegno e sulla propria classe di concorso, nella scuola di titolarità o nelle scuole viciniori (bacini di utenza contigui).

Nel caso in cui si trasferisca dall’istituzione scolastica un alunno in situazione di handicap per il quale è previsto un insegnante di sostegno con rapporto 1 a 2 , l’insegnante medesimo segue l’alunno, nell’ambito del comune di servizio purché sia scuola viciniore e facilmente raggiungibile. Per situazioni riferite al comune di Torino ciò può avvenire anche per una scuola di altro comune purché esso sia confinante con il distretto di provenienza. Per tutte le altre situazioni il movimento può avvenire fra comuni confinanti. e) Nei casi in cui, nella medesima istituzione scolastica, a seguito del trasferimento, in corso d’anno, di più alunni diversamente abili, si creino le condizioni per un’eccedenza oraria di personale docente di sostegno rispetto alle necessità interne, il relativo personale in eccedenza sarà utilizzato per progetti di rete finalizzati al potenziamento del servizio di sostegno.

Puglia

In caso di trasferimento ad altra scuola dell’alunno disabile (rapporto 1 a 1), nel corso dell’anno scolastico, il docente può produrre domanda, al fine di garantire la continuità didattica, per essere utilizzato nella scuola in cui si è trasferito il disabile. Tale facoltà può essere esercitata durante tutto l’anno scolastico.

Sicilia

Il Contratto distingue tra: assenze prolungate e trasferimento dell’alunno disabile; docenti a tempo indeterminato e docenti con incarico a tempo determinato.

In caso di assenze, che si protraggono per lunghi periodi, il docente a tempo indeterminato di sostegno è utilizzato preferibilmente all’interno della classe del disabile e, in subordine, nell’ambito della stessa scuola in attività di sostegno o in altre attività deliberate nel PTOF.

In caso di trasferimento dell’alunno, il docente a tempo indeterminato può, a domanda, essere utilizzato nella scuola in cui si è trasferito l’alunno medesimo.

Il docente con incarico a tempo determinato per l’intero orario/posto, in caso di trasferimento dell’alunno, dovrà seguire quest’ultimo nella nuova scuola nell’ambito dello stesso comune o comuni limitrofi purché dello stesso distretto. Per le aree metropolitane l’operazione avverrà nell’ambito dello stesso distretto.

In caso di assenze prolungate o di ritiro dell’alunno disabile, il docente a tempo determinato per l’intero orario/posto potrà essere utilizzato, per motivate necessità, nel distretto ove è ubicata la scuola di servizio o nell’ambito del comune di servizio nel caso in cui quest’ultimo comprenda più distretti, fermo restando che nella scuola non ci siano specifiche esigenze.

Veneto

Negli istituti di istruzione secondaria di 1° e 2° grado, i docenti, ivi compresi i docenti di sostegno e di religione cattolica che, a seguito di riduzione del numero delle classi e del numero di alunni disabili rispetto all’organico di diritto, trovino nella scuola di titolarità una riduzione dell’orario obbligatorio fino ad un quinto, ove non completino l’orario nella scuola medesima con frazione di posto eventualmente disponibile per la stessa classe di concorso o tipologia di posto, saranno utilizzati nell’ambito della scuola di titolarità sul potenziamento dell’offerta formativa. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli insegnanti di religione cattolica della scuola dell’infanzia e primaria

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