La Corte Costituzionale garantisce il congedo biennale per assistenza ai disabili anche ai parenti e affini di terzo grado

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GB – Anche i parenti e affini entro il terzo grado, conviventi, possono usufruire del congedo biennale per assistenza a parenti con grave disabilità.

GB – Anche i parenti e affini entro il terzo grado, conviventi, possono usufruire del congedo biennale per assistenza a parenti con grave disabilità.

La Corte Costituzionale, con la sentenza 203/2013, ha dichiarato illegittimo un articolo del Testo unico in materia di sostegno della paternità e della maternità, affermando che anche parenti e affini entro il terzo grado conviventi di persone con grave disabilità possono chiedere un periodo di un congedo straordinario, "in caso di mancanza, decesso, o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati" dalla legge, per prendersi cura del disabile.

La Corte ha stabilito l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 151/2001 su riposi e permessi per i figli con handicap grave, che garantisce questo diritto al coniuge, al padre o alla madre, ai figli e ai fratelli, ma non agli altri parenti e affini, come per esempio agli zii.

"La limitazione della sfera soggettiva vigente – osserva la Consulta – può pregiudicare l’assistenza del disabile grave in ambito familiare, allorché nessuno di tali soggetti sia disponibile o in condizione di prendersi cura dello stesso". L’ illegittimità costituzionale "è volta precisamente a consentire che, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti menzionati nella disposizione censurata, e rispettando il rigoroso ordine di priorità da essa prestabilito, un parente o affine entro il terzo grado, convivente con il disabile, possa sopperire alle esigenze di cura dell’assistito, sospendendo l’attività lavorativa per un tempo determinato, beneficiando di un’adeguata tranquillità sul piano economico".

Per queste ragioni la Consulta ha dichiarato "l’illegittimità costituzionale della norma citata nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni ivi stabilite, il parente o l’affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione impugnata, idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave".

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