Corso specializzazione sostegno, partecipazione con laurea e 3 anni servizio. Come calcolarli

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Il DM n. 92/2019, relativo ai corsi di specializzazione su sostegno prevede, in prima applicazione, che ai percorsi per la scuola secondaria possano partecipare anche coloro i quali siano in possesso del solo titolo di studio (laurea) più 3 annualità di servizio.

Vediamo i requisiti richiesti ai summenzionati docenti e come calcolare le tre annualità di servizio.

Corso sostegno: docenti con tre annualità di servizio

Possono accedere ai percorsi di specializzazione per la scuola secondaria di prima e secondo grado coloro i quali sono in possesso di:

  • abilitazione oppure laurea + 24 CFU in discipline antropo – psico – pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche (Gli ITP accedono, sino al 2024/25, secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso.).

In prima applicazione, possono accedere anche i docenti in possesso di:

  • laurea e almeno 3 annualità anche non successive di servizio, su posto comune o di sostegno, svolto nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, presso le scuole del sistema educativo di istruzione e formazione; le tre annualità si valutano ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge n. 124/1999.

Corso sostegno docenti con tre annualità di servizio: calcolo giorni

Le tre annualità di servizio, come si può leggere sopra:

  • possono non essere continuative;
  • possono essere svolte su posto comune o sostegno;
  • devono essere svolte negli ultimi otto anni precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione;
  • devono essere prestate presso le scuole del sistema educativo di istruzione e formazione;
  • sono valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge n. 124/1999.

Il succitato articolo 11, comma 14, della legge n. 124/99 indica cosa si debba intendere con la previsione dettata in merito dall’articolo 489, comma 1, del D.lgs. 297/94:

Il comma 1 dell’articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.”

Per annualità di servizio, dunque, bisogna intendere il servizio prestato per almeno 180 giorni o il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio o al termine delle attività educative per la scuola dell’infanzia (in quest’ultimo caso ha chiarito il Miur con nota n. 7526 del 24 luglio 2014).

In conclusione, per calcolare il servizio prestato e verificare se si è in possesso delle tre annualità richieste, gli interessati devono accertarsi di aver svolto, per ciascuno dei tre anni scolastici considerati, 180 giorni di servizio anche non continuativo o un servizio ininterrotto dal 1° febbraio alle operazioni di scrutinio.

Sottolineiamo che non è possibile sommare servizi appartenenti ad anni scolastici differenti, per cui i 180 giorni vanno riferiti ad un solo anno scolastico.

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