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Corsi sulla sicurezza per docenti: Rientrano nelle ore funzionali all’insegnamento o devono essere retribuiti come ore aggiuntive? [occhio anche alla contrattazione]

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La formazione sulla sicurezza è obbligatoria. Per i docenti si pone però il problema di quando svolgerla. Come considerare quindi tali ore?

Loredana scrive

Buonasera. Insegno alla scuola media, le pongo i seguenti quesiti: il corso di primo soccorso è obbligatorio? Se è obbligatorio, è lecito organizzarlo il sabato mattina quando l’istituto comprensivo è chiuso? Le ore vanno conteggiate nelle 40 collegiali? Quando tempo prima devono essere avvisati i docenti? Grazie per la disponibilità Loredana

La normativa

La formazione e l’aggiornamento in materia di sicurezza dei lavoratori, dei preposti, dirigenti in materia prevenzionistica, Addetti Antincendio, Addetti al Primo Soccorso, ASPP, RLS, è obbligatoria, deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. Così dispone l’art. 37, comma 12, del D.Lgs. 81/2008.

La scuola non è stata considerata

Come spesso accade quando si emana una legge che riguarda anche tutto il pubblico impiego, non si tiene mai conto del personale della scuola e in particolar modo dei docenti. Ci si dimentica infatti della specificità del lavoro docente. Se, infatti, si dovesse applicare alla lettera la norma, i docenti dovrebbero svolgere la formazione di mattina, durante le ore di lezioni e quindi di fatto bisognerebbe chiudere la scuola. E ciò, sappiamo, non è possibile.

Conclusioni

Il quesito posto dalla collega proprio per quanto finora detto ha creato fin dall’emanazione della legge un “problema” all’interno delle scuole. Ore aggiuntive? Retribuite? Aggiuntive ma non retribuite? Ore funzionali?

E da allora è cominciato quindi un contenzioso che ha portato a numerose sentenze, anche perché la maggior parte dei dirigenti (quelli di “ferro” per non dire altro) hanno interpretato la legge in modo anomalo, ovvero imponendo le ore al di fuori da quelle di servizio senza farle rientrare nelle ore funzionali né tanto meno prevederne un compenso:

  • Tribunale di Modena del 4 ottobre 2011, n. 277 con successiva Sentenza della Corte di Appello di Bologna 25 maggio 2016, n. 376.

In questa sentenza il giudice ha chiarito che le ore devono rientrare nelle 40+40 e non c’è quindi bisogno della retribuzione delle stesse in quanto non è attività “aggiuntiva”.

Altre sentenze invece, come quella del Tribunale di Verona (11 aprile 2011, n. 46), con successiva Sentenza della Corte di Appello di Venezia (10 luglio 2014, n. 504) hanno stabilito che le ore sono “aggiuntive” rispetto a quelle contrattualmente previste e quindi come tali devono essere retribuite.

  • Una delle ultime, quella di Terni (20 febbraio 2019, n. 84) ha anch’essa sentenziato che trattasi di ore di lavoro aggiuntive a quelle contrattualmente previste e pertanto devono essere retribuite.

Ciò che sicuramente non va fatto è far svolgere tali ore come “aggiuntive” senza considerarle nelle 40+40, né tanto meno non retribuirle.

Cioè porle come obbligatorie, come dice la legge, ma farle svolgere al di là di ogni programmazione o senza prevedere compensi aggiuntivi.

Questo è ormai chiaro e un Dirigente che ancora facesse così andrebbe sicuramente in contenzioso con una buonissima possibilità di soccombere.

A parere di chi scrive le ore della formazione della sicurezza dovrebbero rientrane nelle ore funzionali all’insegnamento, a mente quindi dell’art. 29 in cui appunto è previsto all’art. 1  testualmente che “L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi”.

Concordo quindi col ragionamento della Corte di Appello di Bologna per cui comunque sono delle ore non “aggiuntive” a quelle di insegnamento, ma che rientrano nella sfera di ore di formazione e in quanto tali devono essere programmate e rientrare in quelle di cui all’art. 29. La programmazione, si ricorda, non è in capo al dirigente ma al collegio dei docenti.

Oltretutto la Corte non si sofferma sulla divisione delle 40+40, disponendo che la partecipazione dei docenti a tale formazione è da ritenersi “ricompreso nell’ampia dizione di cui all’art. 29 citato”.

In conclusione:

  • DOCENTI

Per il personale docente non è possibile far coincidere i Corsi con lo svolgimento delle lezioni.

In questi casi le attività di formazione devono essere ricomprese nel monte ore complessivo (40+40) previsto dall’art. 29, comma 3, lett. a) e lett. b), CCNL 29.11. 2007 e necessariamente deliberate dal Collegio dei docenti.
Pertanto, in qualunque periodo il Collegio docenti le programmi, compresi i giorni che vanno dal 1 settembre all’inizio delle lezioni o durante la sospensione delle lezioni o ancora nel periodo che va dal termine delle lezioni al 30/6, le ore dedicate alla formazione in materia di sicurezza sono da imputare a quelle riservate alle attività individuali e collegiali, per le quali è previsto un monte orario in aggiunta a quello strettamente dedicato all’insegnamento.
  • PERSONALE ATA

Se la loro partecipazione ai Corsi di Formazione/Aggiornamento sulla sicurezza avviene al di fuori dell’orario di lavoro le ore aggiuntive prestate vengono recuperate con ore di permesso o con ferie.

CONTRATTAZIONE
Da ultimo però mi preme anche sottolineare come con il nuovo CCNL 2016-18 tutta la formazione del personale è diventata materia di contrattazione.
Non solo, da quest’anno sono stati assegnati alle scuole anche dei fondi da poter utilizzare.
Ciò quindi non toglie che anche all’interno della contrattazione si possa affrontare l’argomento e trovare le migliori soluzioni possibili per tutto il personale.

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