Coronavirus, docenti e ATA a casa: non devono recuperare o giustificare

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Alcune scuole del Nord Italia (Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto) hanno chiuso i battenti a causa della presenza di alcuni casi di Coronavirus accertati. Cosa deve fare il personale della scuola?

Scuole chiuse per emergenza sanitaria

A seguito di ordinanze della Regione Lombardia e dei sindaci, alcune scuole tra Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto sono rimaste chiuse (guarda elenco). Si tratta, sebbene le ordinanze non siano state sempre chiare, di vera e propria chiusura e  non di sospensione delle attività didattiche. In questi casi tutto il personale, oltre agli studenti non devono recarsi a lavoro.

Assenza giustificata

Ci viene segnalato che, in una scuola del lodigiano, la dirigente ha invitato il personale “a chiedere il congedo”. Una richiesta errata da parte della Dirigente, perché, in questo caso, la chiusura rientra in una disposizione per gravi eventi o eventi particolari che interessa tutta la comunità scolastica.

Di conseguenza, le assenze così determinate, comprese quelle del personale ATA, sono pienamente legittimate e non devono essere “giustificate” e nemmeno essere oggetto di decurtazione economica o di recupero.

Essendo il rapporto di lavoro del personale della scuola di natura civilistica e obbligazionaria tra le parti che lo sottoscrivono, il principio giuridico di riferimento è l’art. 1256 del Codice civile, che recita:

“L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore (nel nostro caso dipendente della scuola), la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento”.

I giorni di chiusura per causa di forza maggiore devono quindi essere assimilati a servizio effettivamente e regolarmente prestato, in quanto il dipendente non può prestare la propria attività per cause esterne, predisposte da Sindaci o Prefetti, e tale chiusura a nostro avviso dev’essere “utile” a qualunque titolo: 180 giorni per l’anno di prova, proroga/conferma di una supplenza ecc.

Al riguardo si vuole anche ricordare una posizione del MIUR relativa alla decorrenza giuridica ed economica dei contratti a tempo determinato per l’anno scolastico 2002/03.

La Circolare Ministeriale n. 95/2002, a proposito della coincidenza con la domenica del 1°settembre recita: “…la circostanza poi che tale data coincida con la domenica, e quindi con la chiusura delle scuole e con la materiale impossibilità per il personale di assumere servizio, configura una causa di forza maggiore che non si ritiene possa incidere sulle posizioni giuridiche soggettive, previdenziali ed assistenziali, né sul diritto all’ intera retribuzione mensile”.

Pertanto, nessuna giustificazione, richiesta di congedo o presentazione di certificati medici devono essere presentati dal personale scolastico per i giorni di mancato lavoro coincidenti con i giorni di chiusura predisposti dalle autorità.

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