Coronavirus, chiusura scuole: superata soglia minima 200 giorni? Non c’è obbligo di recupero

WhatsApp
Telegram

Sono numerose le richieste da parte dei nostri utenti relativi a chiarimenti circa gli eventuali recuperi dei giorni di sospensione delle attività di dattiche e chiusura scuole.

Trattandosi di emergenza sanitaria e quindi di lezioni perdute per causa di forza maggiore, i giorni di chiusura delle scuole causa ordinanze per emergenza Coronavirus non vanno recuperati. L’anno scolastico resta valido anche se non si sono rispettati i 200 giorni di lezione.

Numerosi gli interventi da parte di AT e USR relativamente a questo aspetto.

L’USR dell’Emilia Romagna  con nota Prot. n. 1513/2012 aveva disposto che “L’anno scolastico resta valido anche se le cause di forza maggiore hanno comportato la discesa del totale al disotto dei 200 giorni”, e con nota Prot. n. 1554/2012 che “le assenze degli studenti imputabili alla grave situazione meteorologica in corso possano rientrare nelle deroghe previste dalle norme soprarichiamate e non pregiudicare la possibilità di procedere alla valutazione degli studenti interessati”.

L’USR di Bari nota Prot. 20(c.)/2012 “…In caso di blocco totale delle attività didattiche ed amministrative delle istituzioni scolastiche, detto obbligo di recupero non sussista, in considerazione del fatto che esso è determinato da cause di forza maggiore, non imputabili al personale scolastico. Diversa, invece, sarebbe la determinazione, qualora la chiusura – come avviene in alcuni casi – sia determinata non già da cause di forza maggiore, bensì da mere necessità organizzative interne, nel qual caso è ovviamente da prevedersi l’obbligo del recupero dell’attività lavorativa non prestata”.

Per ciò che invece riguarda il numero dei giorni di lezione, sempre l’USR di Bari sembra voler dare margine di discrezionalità alle scuole, laddove afferma che “…Sotto il profilo prettamente didattico, per quanto concerne il recupero delle giornate di lezione non effettuate a seguito di dette ordinanze, la decisione in merito è demandata al competente Consiglio d’Istituto di ciascuna scuola che – tenuto conto dei piani dell’offerta formativa e della relativa programmazione – potrà assumere le proprie determinazioni in base a svariati elementi di valutazione, tra i quali quello relativo al rispetto del numero minimo dei giorni di lezione (art. 74, 3° comma, del D. L.vo n. 297/94), nonché quello relativo alla concreta possibilità del recupero in questione, tenuto conto di eventuali periodi di vacanza non ancora fruiti”.

Resta inteso che le istituzioni scolastiche, soprattutto se interessate da prolungati periodi di sospensione dell’attività didattica, potranno valutare, a norma dell’art. 5 del DPR 275/99 “in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa”, la necessità di procedere ad adattamenti del calendario scolastico finalizzati al recupero, anche parziale, dei giorni di lezioni non effettuati.

In buona sostanza le decisioni delle scuole dovranno avere a riferimento da un lato l’esigenza di consentire agli alunni il pieno conseguimento degli obiettivi di apprendimento propri dei curricoli scolastici e, dall’altro, quella di permettere agli insegnanti di disporre degli adeguati elementi di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, secondo quanto previsto dagli artt. 2 e 14 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122.

WhatsApp
Telegram

Eurosofia: un nuovo corso intensivo a cura della Dott.ssa Evelina Chiocca: “Il documento del 15 maggio, l’esame di Stato e le prove equipollenti”