Coordinatori provinciali educazione fisica, straordinario con maggiorazione 10%. Sentenza

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I docenti che ricoprono il ruolo di coordinatori provinciali per l’educazione fisica hanno diritto a una maggiorazione del 10% in busta paga per il lavoro straordinario svolto.

Non può esservi alcuna deroga (peggiorativa) nella contrattazione integrativa, tranne che si tratti di un progetto di offerta formativa. A stabilire questo principio è la Cassazione con la sentenza 17639 del 1 luglio, riportata anche sul Sole24Ore.

Il caso nasce da un ricorso presentato da un coordinatore provinciale per l’educazione fisica che aveva chiesto l’applicazione dell’articolo 87 comma 3 del Ccnl comparto Scuola 2006-2009. L’articolo richiamato prevede che il lavoro straordinario (quello eccedente le 18 ore settimanali) svolto per il coordinamento provinciale dell’attività fisica venga ricompensato con una maggiorazione del 10%.

Il Miur, invece, aveva applicato al docente in questione la maggiorazione forfettaria prevista nel comma 2 prevista nella stessa disposizione, in virtù di delega alla contrattazione collettiva integrativa ex articolo 30 dello stesso Ccnl, destinata però ai casi di progetti di offerta formativa.

Nonostante il Miur avesse perso sia in primo che in secondo grado di giudizio, ha fatto ricorso all’ultimo grado cioè la Cassazione.

Nelle sentenze precedenti, i giudici avevano ritenuto scorretta l’interpretazione peggiorativa sulla retribuzione delle ore eccedenti per il docente da parte del Ministero riservata invece a quelli inseriti in uno specifico progetto contenuto nel Pof.

La Cassazione ha così reiterato le interpretazioni dei gradi gradi di giudizio precedenti.

Secondo i giudici di legittimità, come scrive anche il Sole 24 Ore, “l’articolo 87 comma 3 del Ccnl citato dispone che il compenso relativo al lavoro eccedente le 18 ore settimanali sia erogato in favore dei docenti coordinatori provinciali per l’educazione fisica nel limite orario previsto per i docenti legati ad uno specifico progetto formativo e con la sola maggiorazione prevista dal comma 2 dello stesso articolo“.

In buona sostanza quel caso non rientrava in alcun progetto di offerta formativa e quindi andava applicata la maggiorazione del 10%. Oltretutto, i giudici non hanno ravvisato traccia, fra le materie delegate alla contrattazione integrativa, della “regolamentazione del compenso del lavoro eccedente le 18 ore settimanali prestato dai coordinatori provinciali per l’educazione fisica“.

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