Controllo obbligo vaccinale, procedura semplificata già dal corrente anno scolastico. E’ legge

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Il decreto n. 73/2017, convertito in legge n. 119/2017, ha introdotto l’obbligo vaccinale per i minori da 0 a 16 anni, prevedendo 3 distinte procedure per il controllo sul medesimo da parte delle scuole: una procedura transitoria per il corrente anno scolastico; una per l’a.s. 2018/19; una semplificata a partire dall’a.s. 2019/2020.

La legge n. 172/2017 (decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio), pubblicata in G.U. in data odierna, prevede che la procedura semplificata si possa applicare già dall’a.s. 2018/19  (anticipandola quindi di un anno scolastico) nelle sole regioni in cui sia stata già istituita l’Anagrafe Vaccinale. In tali Regioni, inoltre, la predetta procedura può essere applicata per il corrente anno scolastico, purché il controllo sul rispetto degli adempimenti vaccinali si concluda entro il 10 marzo 2018.

PROCEDURA SEMPLIFICATA

Cosa fa la scuola

I dirigenti scolastici (e i responsabili dei servizi educativi, dei centri di formazione professionale e delle scuole private non paritarie) devono trasmettere alle aziende sanitarie locali, entro il 10 marzo, l’elenco degli iscritti di età compresa tra zero e sedici anni, inclusi i minori stranieri non accompagnati, per l’anno scolastico successivo (2018/19).

Le ALS, entro il 10 giugno, restituiscono i summenzionati elenchi con l’indicazione dei soggetti che non risultino in regola con gli obblighi vaccinali, che non rientrino nelle situazioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni o che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione.

Nei dieci giorni successivi all’acquisizione degli elenchi con le indicazioni succitate, i dirigenti scolastici invitano i genitori, i tutori o i soggetti affidatari a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’ASL competente.

Dopo il suddetto invito, i dirigenti scolastici trasmettono all’ASL, entro il 20 luglio, la documentazione presentata dai genitori o la comunicazione dell’eventuale mancato deposito per gli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, per l’applicazione delle sanzioni.

La procedura appena descritta agevola scuole e famiglie. Da sottolineare, però, che il Garante della Privacy si era espresso in merito al flusso di informazioni dalle ASL alle scuole, affermando che  le ASL non possono restituire alle scuole gli elenchi con l’indicazione della situazione vaccinale degli iscritti.  Nella legge, comunque, è previsto che il Garante debba essere “sentito”:

“ Art. 18-ter. (Misure indifferibili di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l’iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l’infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie).

  1. Nelle sole regioni e province autonome presso le quali sono gia’ state istituite anagrafi vaccinali, le disposizioni di cui all’articolo 3-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, sono applicabili a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019 e dall’inizio del calendario dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019, nel rispetto delle modalita’ operative congiuntamente definite dal Ministero della salute e dal Ministero
    dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Iscrizioni 2018/19, obbligo vaccinale: cosa fa la scuola e cosa i genitori

Legge 172/2017

Qui le diverse procedure previste dal decreto n. 73/2017

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