Controllo biometrico accesso a scuola dirigenti scolastici, legge in vigore ma manca decreto attuativo

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Controllo biometrico e di video sorveglianza accessi dirigenti scolastici: legge in vigore ma manca decreto attuativo.

Sistemi di verifica biometriche nelle pubbliche amministrazione

Ai fini della verifica dell’osservanza dell’orario di lavoro – leggiamo nell’articolo 1 della legge 19 giugno 2019, n. 56 – le amministrazioni pubbliche, con esclusione dei dipendenti di cui all’articolo 3 del decreto 165/01, introducono sistemi di verifica biometrica dell’identita’ e di video sorveglianza degli accessi.

L’articolo 2, comma 4, della legge è dedicato alla scuole e dispone dispone:

Il personale docente ed educativo degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative e’ escluso dall’ambito di applicazione del presente articolo. I dirigenti dei medesimi istituti, scuole e istituzioni sono soggetti ad accertamento esclusivamente ai fini della verifica dell’accesso, secondo modalita’ stabilite, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e della dotazione del fondo di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’articolo 154 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, nel rispetto dell’articolo 9 del citato regolamento (UE) 2016/679 e delle misure di garanzia definite dal predetto Garante, ai sensi dell’articolo 2-septies del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

I docenti, dunque, sono esclusi dalla misura, diversamente dai dirigenti scolastici.

Applicazione legge

Il controllo degli accessi dei dirigenti scolastici, leggiamo nel sopra riportato articolo 2, comma 4, della legge, dovrà avvenire secondo modalità da definire con apposito decreto del Ministro per la PA, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto del citato regolamento (UE) 2016/679 e delle misure di garanzia definite dal predetto Garante, ai sensi dell’articolo 2-septies del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

Al momento, dunque, pur essendo la legge entrata in vigore ma non essendo stato pubblicato il suddetto decreto, la stessa (legge) non trova applicazione. Vediamo se e quando, considerata la crisi di Governo, il predetto decreto verrà emanato.

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