Contributo per acquisto servizi baby sitter o asilo nido, 600 euro mensili al massimo. Istruzioni Inps

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Inps – La legge 28 giugno 2012, n. 92, ha introdotto in via sperimentale per gli anni 2013-2015 la possibilità per le lavoratrici di chiedere un contributo economico da utilizzare per pagare la baby sitter oppure l’asilo nido, pubblico o privato convenzionato.

Nella legge di bilancio 2017 era presente un emendamento per rifinanziare il bonus per il biennio 2017-2018, come già successo nel 2016. L’emendamento è stato approvato, quindi le neomamme che non usufruiscono del congedo parentale (il periodo successivo al periodo di maternità obbligatoria) potranno continuare a presentare domanda per il voucher che è stato rinominato “Contributo per l’acquisto di servizi di baby-sitting” ed erogato secondo le modalità previste per il “Libretto Famiglia”.

Il messaggio 30 marzo, n.1428 fornisce le istruzioni operative per la gestione della domanda, descrive la misura, la durata, i soggetti ammessi al contributo e le modalità della sua erogazione, anche alla luce della reingegnerizzazione della procedura telematica di presentazione delle domande per ottenere il beneficio.

Nel messaggio, inoltre, è indicato che il contributo è erogabile, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, alle lavoratrici dipendenti, alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata e alle lavoratrici dipendenti. L’importo massimo è pari a 600 euro mensilied è erogato per un periodo massimo di sei mesi (tre mesi per le lavoratrici autonome), divisibile solo per frazioni mensili intere. Anche le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura, però, proporzionata in ragione del ridotto numero di ore lavorate.

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