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Se la scuola perde classi ma si crea una cattedra orario esterna, il docente non è soprannumerario

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In seguito a contrazione nell’organico si ha esubero se rimane uno spezzone residuo senza costituzione di  una COE. Per il docente coinvolto sono due le possibili conseguenze

Un lettore ci scrive:

Sono un insegnante di scienze motorie e nell’anno scolastico 2019/2020 il mio istituto ha avuto una riduzione di organico tale da perdere 2 classi (passando da 18 a 16 classi)
Non ho fatto domanda di trasferimento e essendo io il secondo in graduatoria mi sono ritrovato assegnata una cattedra oraria esterna di 14 ore nella scuola precedente più 4 ore in un istituto dello stesso comune.
Considerato che con la riduzione dell’organico sono diventato un perdente posto non avrei dovuto essere interpellato per fare una domanda di trasferimento come perdente posto e sistemato su una delle tre cattedre libere presenti nel comune?”

In seguito a contrazione nell’organico di un’istituzione scolastica le conseguenze per i docenti titolari nella scuola possono essere diverse a seconda di come l’Ufficio Scolastico Provinciale predispone l’organico per il successivo anno scolastico

Le possibilità sono due, vediamole nel dettaglio

1^ possibilità: si costituisce una Cattedra Orario Esterna

Se in fase di predisposizione dell’organico l’USP riesce a costituire una COE completando lo spezzone orario generato dalla contrazione nell’organico, causa della “scomparsa” di una cattedra interna, con un altro spezzone disponibile in altra scuola dello stesso comune o anche di altro comune, il docente coinvolto non sarà dichiarato soprannumerario e lavorerà l’anno successivo su questa COE mantenendo inalterata la sua titolarità nella scuola

2^ possibilità: rimane uno spezzone orario

Se in fase di predisposizione dell’organico l’USP non riesce a costituire una COE, rimarrà nella scuola uno spezzone disponibile, che da solo non costituisce cattedra. In questo caso il docente coinvolto sarà dichiarato soprannumerario in quanto non potrà conservare la sua titolarità su uno spezzone orario. Il docente dovrà, quindi, presentare domanda di trasferimento che, in base alle sue decisioni, potrà essere volontaria o condizionata

Conclusioni

Il nostro lettore, quindi, si trova nelle condizioni indicate nella 1^ possibilità.

Egli erroneamente ritiene di essere perdente posto, mentre non è stato dichiarato soprannumerario ed è rimasto titolare nella scuola.

L’unica differenza rispetto al precedente anno scolastico è la sua cattedra che non è più una cattedra interna, ma una COE che risulta presente nell’organico come cattedra di nuova costituzione.

Nella costituzione e successiva assegnazione della COE il docente titolare nella scuola non deve essere interpellato.

La sede di completamento è stabilita esclusivamente dall’USP e l’assegnazione della cattedra (essendo una COE ex-novo) dipende dalla posizione occupata dai docenti nella graduatoria interna di istituto

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