Docenti e ATA non hanno obbligo di reperibilità, se c’è deve essere pagato

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Comunicato Snals Treviso – In questi giorni stanno suscitando molto stupore nelle scuole le informative emanate da molti Dirigenti scolastici in riferimento alle nuove disposizioni contenute nel CCNL 2016-2018.

In particolare viene sottoposta all’attenzione del sindacato da parte del personale della scuola la garanzia di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione), viste le indicazioni fornite dai Dirigenti scolastici al personale della scuola riguardo la possibilità di comunicare (per posta elettronica, SMS e Whatsapp) anche dopo l’orario di lavoro.

L’art. 22 del CCNL (lettera c8 del comma 4), nel prevedere la contrattazione a livello d’istituto riguardante il diritto alla disconnessione, sembra tendere implicitamente ad imporre l’obbligo della reperibilità.

Infatti, considerate le insufficienti unità di personale Docente e ATA in servizio (taglio degli organici), nonché valutata la difficile gestione degli istituti scolastici (troppe le scuole in reggenza rispetto ai Dirigenti scolastici in servizio) che non consente più il loro funzionamento in sicurezza, è evidente (Atto di indirizzo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 06.07.2017 e atto di indirizzo all’Aran per il comparto istruzione e ricerca del 19.10.2017 del Ministro Madia) l’intenzione da parte dell’Amministrazione di volere ampliare l’utilizzo e la flessibilità delle ore settimanali di lavoro del personale della scuola (es. comunicazioni afferenti la normale attività lavorativa o le variazioni dell’orario di lavoro per la sostituzione del personale; richieste di flessibilità riguardanti il lavoro svolto o da svolgere; richieste di compilazione del registro elettronico personale in caso di malfunzionamenti della rete-wi-fi della scuola) attraverso il diritto alla disconnessione (trasformato in obbligo alla connesione), senza voler riconoscere il servizio di reperibilità.

E’ opportuno precisare a questo proposito che il contratto di lavoro del personale Docente e ATA non prevede il “servizio di reperibilità”, né questo può essere imposto (dalle norme riportate nel Codice Civile, in particolare dal combinato disposto degli artt. 2086, 2094 e 2104, non è possibile dedursi la sussistenza a carico del lavoratore di un obbligo di eseguire compiti, quali quello di reperibilità, aggiuntivi ed estranei rispetto alla prestazione ordinaria dedotta in contratto – Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell’ordinanza n. 7410/2018). Inoltre, in ragione di quanto previsto dal C.C., nessuno fuori dall’orario di servizio è obbligato a controllare sulla posta elettronica o sul telefono cellulare eventuali comunicazioni di lavoro, né può essere attribuita al lavoratore alcuna responsabilità circa la mancata osservanza di disposizioni impartite fuori orario anche se effettuate con tecnologie innovative. Senza considerare il fatto che, fuori dall’orario di lavoro, l’uso delle tecnologie innovative di cui trattasi (telefono cellulare e linea internet di casa) non è un obbligo di legge e queste sono accessibili dal lavoratore solo perché ne sostiene personalmente le spese.

Come è noto, la reperibilità, consiste in una prestazione aggiuntiva che obbliga il lavoratore a porsi in condizione di essere prontamente rintracciato, fuori dal proprio orario di lavoro, per una eventuale prestazione lavorativa. L’indennità di reperibilità, invece, è la controprestazione economica a carico del datore di lavoro data in cambio del servizio di reperibilità offerto dal lavoratore. Essa va distinta nel caso sia da correlare alla semplice chiamata per comunicazioni, alla flessibilità oraria ovvero all’effettuazione di ore aggiuntive.

Per il personale della scuola che volontariamente vorrà offrire il servizio di reperibilità sarà opportuno normarne nel contratto d’istituto per l’a.s. 2018-2019 la portata (quante ore e in quali giorni) ed il corrispettivo economico (indennità) da riconoscere in base: alle fasce orarie e alla quantità di ore giornaliere; ai turni e al numero di giorni della settimana; al numero di ore settimanali di flessibilità e/o aggiuntive.

Considerata le particolarità della materia e i molteplici aspetti lavorativi e remunerativi che abbraccia, non mancheranno ulteriori nuovi contenziosi nelle scuole.

Il Segretario provinciale SNALS di Treviso

Prof. Salvatore Auci

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