Contratto scuola. USB: si introduce criterio reperibilità insegnanti in determinate fasce orarie

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Il sindacato USB fornisce la propria chiave di interpretazione al comma 22 comma 4 lettera c8) del nuovo contratto per i lavoratori della scuola, firmato il 9 febbraio 2018 da FLCGIL, Cisl e UIL.

Il comma fa esplicito riferimento ad un diritto alla disconnessione Contratto scuola introduce “diritto alla disconnessione”, fasce protette per utilizzo di strumenti tecnologici. Insegnanti non più reperibili h24

Ma, pensa l’USB, se c’è un diritto alla disconnessione, ci sarà un obbligo alla connessione, che potrà avvenire fuori dall’orario di servizio, in fasce orarie che potranno essere stabilite in fase di contrattazione di istituto insieme alle RSU.

“Fino ad oggi nessun obbligo di lavoro a distanza (connessione) era normato dalla contrattazione, – si legge in una nota del sindacato – proprio perché l’orario di servizio dei docenti è quello stabilito dall’ex art. 28 che prevede una articolazione delle ore di lezione frontali a cui si aggiungono le ore funzionali all’insegnamento calendarizzate a inizio anno scolastico”

“Inserire nelle contrattazioni di istituto la possibilità di decidere i criteri per l’utilizzo delle strumentazioni tecnologiche al di fuori dell’orario di lavoro – prosegue la nota – introducendo un diritto alla disconnessione ci sembra preludere alla formalizzazione di fatto di un obbligo alla connessione al di fuori dell’orario di lavoro in fasce contrattate dalle RSU d’istituto.”

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