Contratto scuola: PTOF si contrattualizza, utilizzo e orario dei docenti, responsabilità del dirigente

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A partire dal prossimo anno le scuole, nella predisposizione del piano triennale dell’offerta formativa, dovranno tenere conto anche di quanto stabilito nell’ipotesi contrattuale siglata lo scorso 9 febbraio; tutte le attività in esso programmate dovranno armonizzarsi con il lavoro dei docenti e i relativi impegni. Il contratto mette infatti un punto fermo anche sull’articolazione dell’orario del personale docente che sarà oggetto di confronto sindacale.

Il PTOF si ‘contrattualizza’

Le linee essenziali del piano triennale sono delineate all’interno della fonte contrattuale: nell’art.24 è stabilito che la progettazione educativa e didattica è definita nel PTOF, elaborato dal collegio dei docenti ai sensi dell’art.3 del DPR 275 del 1999, nel rispetto della libertà di insegnamento. Si riafferma anche a livello contrattuale il potere del collegio dei docenti di elaborare il PTOF e si riprende la funzione già assegnata a quest’organo di curare la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell’offerta formativa (si veda l’art.28 del CCNL del 29/11/2007).

Nella predisposizione del piano, come indicato nel comma 3 dell’art.24, viene assicurata priorità all’erogazione dell’offerta formativa ordinamentale e alle attività che ne assicurano un incremento nonché l’utilizzo integrale delle professionalità in servizio presso l’istituzione scolastica. Dunque l’articolo 24 assorbe il PTOF nel contratto, rendendo esplicito che l’offerta formativa e tutte le attività che concorrono al suo sviluppo, così come l’utilizzo del personale, sono elementi che una volta determinati e deliberati dal collegio dei docenti, diventano strumento di garanzia per la tutela stessa del lavoro dei docenti.

E’ l’art.26 a stabilire che la realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa avviene mediante l’organico dell’autonomia; quest’ultimo, come si sa, ai sensi dell’art.1 comma 63 della Legge 107/2015 è costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell’organico dell’autonomia.

Secondo il citato art.26 tutti docenti concorrono alla realizzazione del PTOF con attività individuali e collegiali: di insegnamento; di potenziamento; di sostegno; di progettazione; di ricerca; di coordinamento didattico e organizzativo. L’orario dei docenti può essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività di potenziamento dell’offerta formativa.

Il PTOF dovrà contenere le attività di potenziamento di cui al comma 1 dell’art.26, come esplicitate meglio al comma 3 dell’art.28: “attività di istruzione, orientamento, formazione, inclusione scolastica, diritto allo studio, coordinamento, ricerca e progettazione”; dunque il potenziamento dell’offerta formativa nella sua diversificata stratificazione definita nel contratto diventa parte ineludibile del piano triennale.

Il PTOF: molto di più di un documento progettuale

Come si evince dagli articoli citati, il PTOF accresce ancora di più la valenza di documento fondamentale dell’istituzione scolastica, perché a prescindere dalle finalità ormai consolidate dall’art.3 del DPR n.275 del 1999 e dalla novella apportata dal comma 14 dell’art.1 della Legge 107, esso non dovrà soltanto declinare le attività individuali e collegiali, di potenziamento dell’offerta formativa ma, in aggiunta, indicare anche l’utilizzo dell’organico dell’autonomia con il relativo monte ore necessario per la sua realizzazione. Nell’art.24 si legge che i docenti partecipano, a tal fine, alle attività del collegio nell’ambito dell’impegno orario. Si apre quindi un nuovo spazio di progettazione nella determinazione del piano dell’offerta formativa che dovrà concretizzare anche le modalità e l’impiego delle risorse umane, con connessa articolazione dell’orario del personale.

Il dirigente scolastico: una duplice responsabilità

La responsabilità di tutto ciò è però anche dirigenziale perché secondo le disposizioni dell’art.25 del D.Lgs. 165 del 2001, al dirigente scolastico spetta un duplice ruolo, da un lato promuovere “interventi per assicurare la qualità dei processi formativi” e dall’altro coordinare le risorse umane, in osservanza della fonte contrattuale. Non si potranno quindi eludere le attività di potenziamento, indicate nel comma 3 dell’art.28, che costituiscono un incremento dell’offerta formativa e uno degli elementi di novità della legge 107. Il potenziamento nelle sue molteplici sfaccettature andrà programmato. Certamente essenziali saranno gli indirizzi che il dirigente scolastico invierà al collegio per la definizione delle attività della scuola, ma dal PTOF dovrà scaturire, come già sottolineato, un vero e proprio piano di azioni, assegnando a ciascun componente della comunità educante compiti specifici da svolgere, ciò per garantire l’utilizzo integrale di tutte le professionalità della scuola, nel rispetto dell’impegno orario dei docenti.

Il contratto

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