Contratto sanzioni disciplinari: si potranno concordare con il lavoratore (docenti ed ATA)

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L’ipotesi del CCNL scuola del 2018 è stata firmata il 9 febbraio, come è noto. La CGIL scuola in un suo comunicato ha reso noto che “Adesso la parola passa ai lavoratori, il cui mandato alla sottoscrizione definitivo è per la nostra organizzazione un fatto vincolante.”

Quindi i giochi, se così li possiamo chiamare, sono ancora aperti? Anche se si deve capire entro che termini, modalità ecc. Come aperta rimane la questione delle sanzioni disciplinari. Come già osservato su Orizzonte Scuola si è ancora in attesa del riordino normativo, come previsto dalla Legge 107 del 2015 comma 181, che tarda ad arrivare e forse non arriverà mai, stante il caos come sussistente nel settore della legislazione scolastica.

Il nuovo CCNL aggiunge ulteriori elementi ad un quadro normativo già pesante. Già nell’articolo 1 comma 10 si afferma che “per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del d. lgs. n. 165/2001”. Il titolo Terzo del CCNL scuola è interamente dedicato alla questione dei procedimenti disciplinari ma le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare ivi contenute si applicano al personale ausiliario tecnico e amministrativo delle istituzioni scolastiche ed educative, al personale degli Enti ed Istituzioni di ricerca, delle Università, nonché al personale docente, amministrativo e tecnico dell’AFAM. Per il personale docente dell’AFAM sono previste, nella Sezione di riferimento, specifiche disposizioni in materia di “Obblighi del dipendente” e di “Codice disciplinare.

Ed emergono aspetti anche innovativi come la possibilità della “Determinazione concordata della sanzione”. Uno strumento che potrebbe essere più problematico del previsto in un contesto quale quello scolastico ove le sanzioni disciplinari sono facili. L’autorità disciplinare competente ed il dipendente, in via conciliativa, possono procedere alla determinazione concordata della sanzione disciplinare da applicare fuori dei casi per i quali la legge ed il contratto collettivo prevedono la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso. La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura conciliativa non può essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo per l’infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione.

L’articolo 29 della sezione scuola ha previsto espressamente per quanto concerne i docenti della scuola che le parti convengono sulla opportunità di rinviare ad una specifica sessione negoziale a livello nazionale la definizione, per il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche, della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, nonché l’individuazione di una procedura di conciliazione non obbligatoria, fermo restando che il soggetto responsabile del procedimento disciplinare deve in ogni caso assicurare che l’esercizio del potere disciplinare sia effettivamente rivolto alla repressione di condotte antidoverose dell’insegnante e non a sindacare, neppure indirettamente, la libertà di insegnamento. La sessione si conclude entro il mese di luglio 2018.

Ma riportando già alcuni punti fermi. La contrattazione avverrà nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 165 del 2001 e deve tener conto delle sottoindicate specificazioni:

  1. deve essere prevista la sanzione del licenziamento nelle seguenti ipotesi: a) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale, riguardanti studentesse o studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione, dei comportamenti; b) dichiarazioni false e mendaci, che abbiano l’effetto di far conseguire un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale;
  2. occorre prevedere una specifica sanzione nel seguente caso: a) condotte e comportamenti non coerenti, anche nell’uso dei canali sociali informatici, con le finalità della comunità educante, nei rapporti con gli studenti e le studentesse.

Fattispecie che invece è già sanzionabile per tutti gli altri dipendenti quali ad esempio gli ATA, il personale degli Enti ed Istituzioni di ricerca, delle Università, nonché, il personale docente, amministrativo e tecnico dell’AFAM.

Si è anche affermato che nelle more della sessione negoziale rimane fermo quanto stabilito dal Capo IV Disciplina, Sezione I Sanzioni Disciplinari del d.lgs. n. 297 del 1994, con le seguenti modificazioni ed integrazioni all’articolo 498 comma 1 cui sono aggiunte le seguenti lettere: “g) per atti e comportamenti o molestie a carattere sessuale che riguardino gli studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione; h) per dichiarazioni false e mendaci che abbiano l’effetto di far conseguire, al personale che le ha rese, un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale”. d) mantenere una condotta coerente con le finalità educative della comunità scolastica o accademica nei rapporti con le famiglie e con gli studenti e con le studentesse anche nell’uso dei canali sociali informatici. Casi in cui è prevista la destituzione dal servizio.

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