Contratto, relazioni sindacali: informazione e confronto
Il CCNL 2016-18, stipulato in data 19 aprile 2018, ridefinisce le relazioni sindacali, disciplinate a livello generale nel Titolo II – articoli 4-9 – e poi specificatamente nelle singole sezioni (Scuola, Università, AFAM e Ricerca).
Le relazioni sindacali con l’amministrazione si articolano in:
- partecipazione
- contrattazione integrativa.
La partecipazione, a sua volta, si articolata in:
a) informazione;
b) confronto;
c) organismi paritetici di partecipazione.
Vediamo in questa scheda in cosa consistono e come si svolgono l’Informazione e il Confronto.
Informazione
L’informazione consiste nella trasmissione ai sindacati, da parte dell’Amministrazione, di dati e contenuti relativi alle materie oggetto di confronto e contrattazione integrativa, di cui costituisce il presupposto.
L’informazione offre ai sindacati la possibilità valutare le misure da adottare e il loro potenziale impatto. A tal fine, l’informazione deve essere fornita in tempi congrui.
Le OO.SS., a richiesta, ricevono informazioni sugli esiti del confronto e della contrattazione integrativa, durante il periodo in cui il CCNL è in vigore.
Nelle scuole, il dirigente scolastico deve dare l’informazione in tempi utili rispetto alle operazioni propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico.
Confronto
Il confronto consiste in un dialogo costruttivo tra l’Amministrazione e le organizzazioni sindacali e permette ai sindacati di:
– partecipare alla definizione delle misure che l’amministrazione intende adottare;
– esprimere apposite e approfondite valutazioni in merito.
Il confronto:
- inizia con l’invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per l’informazione;
- prosegue con l’incontro tra amministrazione e sindacati, entro 5 giorni dall’informazione, se richiesto dalle OO.SS., anche singolarmente;
- termina con la redazione di una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse (non è previsto nessun vincolo rispetto alle posizioni espresse);
- ha una durata massima di 15 giorni, per cui gli incontri tra amministrazione e sindacati devono svolgersi in tale arco temporale (di 15 giorni).
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