Contrattazione integrative, SNALS: parteciperemo anche noi anche se non abbiamo firmato

WhatsApp
Telegram

Secondo un comunicato inviato dallo SNALS non è possibile escludere i sindacati che non firmeranno il contratto collettivo naizonale dai tavoli delle contratazioni integrative.

Ecco, in dettaglio, i motivi avanzati dal sindacato autonomo:

RAPPRESENTATIVITA’: Lo SNALS-CONFSAL è un sindacato rappresentativo (art. 43 D. Lgs. N. 165/2001), in quanto ha una rappresentatività superiore al 5%, considerata la media tra il dato associativo e il dato elettorale.

PREROGATIVE SINDACALI: Lo SNALS-CONFSAL beneficia delle prerogative sindacali sancite dal CCNQ del 4 dicembre 2017: diritto di assemblea, diritto di affissione, diritto ai locali, diritto ai permessi, ai distacchi e alle aspettative sindacali.

PRESENTAZIONE LISTE RSU SNALS-CONFSAL: Per l’Accordo quadro di costituzione delle RSU dei comparti del 7 agosto 1998 (art. 2 co. 1) le associazioni sindacali rappresentative che abbiano sottoscritto o abbiano formalmente aderito a tale accordo possono promuovere la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie nelle amministrazioni che occupino più di 15 dipendenti. E’ evidente che lo SNALS-CONFSAL può presentare le liste per le elezioni RSU. Si precisa che le RSU sono un soggetto autonomo e indipendente in quanto eletto dai lavoratori.

PARTECIPAZIONE ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DA PARTE DELLO SNALS-CONFSAL: Lo SNALS-CONFSAL ha diritto a partecipare alla contrattazione collettiva nazionale. L’art. 43 co. 1 D. Lgs. N. 165/2001 recita: “L’ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell’area una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale”.

PARTECIPAZIONE ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA DA PARTE DELLO SNALS-CONFSAL: Lo SNALS-CONFSAL ha dunque diritto a partecipare alla contrattazione in quanto sindacato rappresentativo e partecipativo. Ogni limitazione di tale diritto costituirebbe una violazione dei principi della libertà sindacale e del buon andamento dell’amministrazione, principi costituzionalmente garantiti. Ogni esclusione determinerebbe – come ulteriore conseguenza – la distinzione dei sindacati non in base alla loro rappresentatività ma al fatto che aderiscano o meno alla proposta datoriale.

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri