Contrattazione d’Istituto, informativa sindacale vs privacy del personale

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L’articolo 6 del CCNL del lavoro prevede che sono materia di informazione sindacale successiva, a livello di istituzione scolastica, i nominativi del personale impiegato nelle attività e nei progetti retribuiti con il fondo di Istituto e la verifica dell’attuazione, relativamente alle risorse, della contrattazione integrativa di Istituto.

Questa la disposizione prevista nel Contratto:

Sono materia di informazione successiva le seguenti:

n) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;

o) verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse.

Il 7 Ottobre 2014, il Garante della Privacy aveva espresso un parere in merito alla summenzionata informativa, in seguito ai quesiti posti da diversi UU.SS.RR. e dall’ARAN.

Secondo il Garante della Privacy, i dati relativi ai compensi accessori, corrisposti al personale nell’ambito  dei  progetti finanziati con  il fondo  d’Istituto, devono essere oggetto di informazione sindacale solo in  forma aggregata, indicando  l’importo  complessivo,  eventualmente  per  “fasce”  o  “qualifiche”.

Per il Garante, inoltre, è possibile far conoscere ai sindacati anche i  nominativi del personale destinatario dei compensi, sempre che  il Contratto Collettivo lo preveda esplicitamente, come nel caso del
C.C.N.L del comparto scuola, fermo restando il vincolo del rilascio dell’informazione solo in forma aggregata e per “fasce” o “qualifiche”.

Le OO.SS., invece, ritengono che il diritto alla privacy dei lavoratori contrasti con il decreto legislativo n.33/2013, che riordina la disciplina sugli obblighi di trasparenza, pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, con il decreto legislativo n. 97/2016 sulla revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, e infine con i decreto n. 430/2016 con i quale sono state approvate le Linee Guida per le Scuole sull’applicazione del D.L.vo. n. 33/2013.

L’interpretazione dei sindacati ha generato diversi contenziosi in numerosi Istituti, come ad esempio successo in Veneto, dove il Direttore Generale dell’USR ha chiesto in data 23/12/2016, al fine di dirimere definitivamente la questione, un parere all’ARAN.

Staremo a vedere quale sarà la risposta dell’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni.

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