Contrattazione d’istituto: condannato un DS per condotta antisindacale

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Il Tribunale – Sez. Lavoro, ha accolto integralmente un ricorso ex art. 28 legge 300/70 promosso dalle organizzazioni sindacali del territorio, che avevano denunciato la condotta antisindacale di un dirigente scolastico riguardo alla contrattazione di istituto.

La notizia della sentenza è stata resa nota da un comunicato sindacale.

Il giudice ha rilevato che il dirigente scolastico:

1. non ha rispettato la tempistica prevista dal CCNL Istruzione e Ricerca 2016/2018 né per l’avvio né per la conclusione della contrattazione di istituto;

2. non ha rispettato i precisi obblighi su di lui gravanti in materia di informazione successiva (sugli emolumenti percepiti dal personale sui vari capitoli del salario
accessorio del 2017/18);

3. ha in ogni caso ostacolato e ritardato la normale negoziazione del contratto integrativo di istituto con varie modalità;

4. ha adottato l’Atto Unilaterale dopo due mesi dall’ultimo incontro con i sindacati e lo ha per giunta comunicato alle OO.SS. dopo quasi un mese dalla sua adozione;

5. ha liquidato definitivamente, ad anno scolastico ormai pressoché terminato, compensi al personale scuola che lui stesso aveva unilateralmente individuato ad inizio anno, senza dunque le necessarie coperture contrattuali;

6. a dispetto di quanto chiaramente previsto ex art. 40 comma 3 Ter del D.Lgs 165/2001 circa la natura (necessariamente provvisoria) del provvedimento, ha utilizzato lo strumento dell’Atto unilaterale per disporre in via definitiva la
liquidazione dei compensi accessori all’intero personale scolastico;

7. ha riunito il Comitato di valutazione (da lui presieduto) per deliberare sui criteri per la valorizzazione docenti, dopo l’ultimo incontro di contrattazione e senza farne
seguire nuovo tavolo per la contrattazione sulla parte economica del cd bonus docenti;

8. ha fatto uscire dalla contabilità generale dell’Istituto – e dunque sottratto alla contrattazione – le risorse del FIS a.s. 2005/06 che erano residuate dopo il pagamento
dei compensi accessori al personale scolastico (il Contratto Integrativo d’Istituto di quell’anno non era stato a suo tempo definito);

9. a dispetto del CCNL Istruzione e Ricerca, si è ingiustamente rifiutato di sottoporre alla contrattazione le risorse del cosiddetto “Bonus Docenti” e della “alternanza
scuola/lavoro”.

In particolare riferendosi alla determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente (ex bonus), il giudice ha avuto modo di chiarire la corretta
procedura che deve essere adottata:

– il Comitato di Valutazione individua i criteri per la valorizzazione dei docenti (comma 129 art. 1 legge 107/2015), declinando i criteri contenuti nelle lettere a) b) e c) del
punto 3 del comma 129 senza discostarsene e soprattutto senza definire nessun criterio inerente l’aspetto economico;

– il tavolo della contrattazione definisce i criteri di attribuzione dei compensi, in base alle attività (in analogia al resto del FIS);

– Il Dirigente Scolastico assegna il compenso in base ai criteri definiti dal comitato di valutazione e dalla contrattazione.

Quanto poi alla condotta antisindacale, il Tribunale ha chiarito che “la condotta tenuta dal DS risulta gravemente lesiva del prestigio e dell’effettività dell’azione delle organizzazioni ricorrenti, all’evidenza private delle loro primarie prerogative di rappresentatività in una fase particolarmente delicata qual è la stipula del
contratto integrativo aziendale, che investe in modo significativo i rapporti individuali di lavoro.”

Infine, il Tribunale per riconoscere “…gli estremi della condotta antisindacale di cui all’art. 28 dello Statuto dei lavoratori, è sufficiente che il comportamento del datore
di lavoro leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro…”.

In conclusione, nello specifico il giudice decreta: “All’accertamento della natura antisindacale della condotta tenuta dall’amministrazione convenuta, consegue l’ordine di
rimuoverne gli effetti: a tal fine, va ordinato al Dirigente Scolastico pro-tempore di effettuare la convocazione della delegazione sindacale in data concordata tra le parti per
esperire la trattativa sulla proposta di contratto integrativo d’istituto e di affiggere il presente decreto, per 30 giorni, nell’albo dell’istituto.”

 

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