Contrattazione di Istituto: materie da negoziare, informazione, confronto e tempistica. Sintesi

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Il CCNL 2016-18, , come abbiamo già riferito, ha novellato le relazioni sindacali, comprese quelle a livello di Istituzione scolastica. 

Contratto, relazioni sindacali: informazione e confronto

Contrattazione di Istituto, le nuove materie da negoziare: dai compensi per il merito all’uso di strumenti tecnologici

Pubblichiamo, di seguito, una sintesi in 10 punti sulla contrattazione di Istituto, elaborata dall’Anquap:

  • Il DS trasmette alla RSU ed ai sindacati dati ed elementi conoscitivi per il confronto e la contrattazione integrativa. Quindi anche la scheda delle risorse finanziarie disponibili, predisposta dal DSGA. L’informazione è resa in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico (Art. 5).
  • Il Dsga predispone per il DS la scheda delle risorse finanziarie disponibili per la contrattazione integrativa (economie al 31 agosto e finanziamenti per l’anno scolastico 2018/19. Vanno indicati anche i finanziamenti per l’alternanza scuola-lavoro e per i progetti nazionali e comunitari destinati a remunerare il personale).
  • Il DS può proporre alla RSU ed ai sindacati l’apertura del confronto, contestualmente all’invio dell’informazione (Art. 6). Le materie di confronto sono contenute nell’art. 22, comma 8, lett. b (orario del personale e individuazione dello stesso per le attività da retribuire; assegnazione alle sedi di servizio; fruizione dei permessi per l’aggiornamento; promozione della legalità ecc. ecc.)
  • RSU e Sindacati a seguito dell’informazione – entro 5 gg – possono chiedere il confronto e di conseguenza il DS deve convocare l’incontro (Art. 6).
  • Il periodo del confronto non può essere superiore a 15 gg (Art. 6) ed al termine del confronto è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse (in pratica un verbale).
  • Nel periodo del confronto le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso (Art. 8). Considerato il periodo del confronto ed i tempi congrui alle operazioni di avvio dell’anno scolastico, nonché l’obbligo di non assumere iniziative unilaterali durante il confronto è consigliabile che il DS proponga l’apertura del confronto contestualmente all’invio delle informazioni.
  •  Il DS convoca RSU e sindacati per l’avvio del negoziato entro il 15 settembre (Art. 22). La sessione negoziale non può comunque protrarsi oltre il 30 novembre (Art. 22).
    Le materie oggetto di contrattazione sono indicate nell’art. 22, comma 4, lett. c, e nell’art. 23, comma 9, lett. b, oltre quelle già stabilite (e non modificate) dal CCNL 2007 (funzioni strumentali, incarichi specifici, collaboratori del DS, aree a rischio, attività complementari di educazione fisica ecc. ecc.).
  • L’ipotesi di contratto integrativo (di durata triennale con cadenza annuale relativamente alla ripartizione delle risorse) definita dalle parti, con la relazione illustrativa e quella tecnica, è inviata ai Revisori dei Conti entro 10 gg. dalla sottoscrizione. In caso di rilievi dei Revisori dei Conti la trattativa si riprende entro 5 gg. Trascorsi 15 gg. senza rilievi, il DS procede con RSU e sindacati alla sottoscrizione definitiva del contratto, il cui testo sottoscritto viene inviato all’ARAN ed al CNEL entro 5 gg. dalla sottoscrizione (la descritta fase procedurale è contenuta nell’ art. 7)
  • Il DS redige la relazione illustrativa sull’ipotesi di contratto integrativo (vedi punto 6 ed art. 7).
  • Il DSGA redige la relazione tecnica sull’ipotesi di contratto integrativo (vedi punto 6 ed art. 7).
  • Il mancato accordo che determini pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa può condurre il DS a provvedere in via provvisoria (art. 7); provvedere in via provvisoria vuol dire emanare un atto unilaterale (in argomento vedi anche l’art. 40, comma 3 ter, D.lgs. 165/2001 e s.m.i.)

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