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Continuità orizzontale, cos’è e come si attua

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Quando si parla di continuità didattica normalmente ci si riferisce a una serie di azioni e iniziative che le istituzioni scolastiche mettono in atto per garantire collegamenti tra un segmento di istruzione e il successivo, al fine di ridurre il senso di smarrimento e disorientamento che caratterizza il discente nel passaggio da una scuola a un’altra.

Tali iniziative sono mirate soprattutto ad attenuare le discontinuità in tre aspetti:

  • curricolare,
  • didattico-metodologico,
  • valutativo.

Tale tipo di continuità viene comunemente denominata anche “curricolo verticale”, poiché qui il livello di discontinuità è controllato e mitigato in maniera appunto verticale: il curricolo è progettato sinergicamente ed in stretta simbiosi da docenti di segmenti di istruzione diversi, dal ciclo più basso (scuola primaria) a quello più alto (secondaria), in una ipotetica scala.

Continuità orizzontale

Tuttavia, la discontinuità di un percorso formativo non si presenta solo nel passaggio da un ordine di scuola a quello seguente: spesso s’incontra anche tra l’azione formativa delle scuole e la realtà territoriale in cui esse operano.

Così, per stabilire una relazione sinergica tra scuola e territorio, le istituzioni scolastiche attivano diverse azioni il cui scopo è costruire un curricolo calato in modo efficace nella realtà sociale, civile, culturale ed economica del luogo in cui la scuola opera.

Si tratta della cosiddetta “continuità orizzontale”: si può parlare di tale tipo di continuità quando si cerca di raccordare l’azione formativa dell’istituzione scolastica (dove c’è un tipo di apprendimento formale) con quella di altri ambienti nei quali l’alunno riceve formazione (dove avvengono sia l’apprendimento non formale che quello informale).

Situazione win-win

Per far sì che la continuità orizzontale sia una realtà, innanzitutto è necessario che il dirigente scolastico e un’apposita commissione (Commissione per la continuità) facciano un’analisi del territorio in cui la scuola è immerso, riconoscendone punti di forza (da valorizzare) e criticità (da migliorare): solo così è possibile capire su che basi instaurare un rapporto biunivoco che porti a una situazione vantaggiosa per entrambe le parti (win-win).

Ad esempio, la scuola potrebbe mettere a disposizione della municipalità in cui vive le proprie risorse professionali, strumentali e strutturali, al fine di attuare iniziative di carattere formativo per gli adulti o di sensibilizzazione che ne supportino la realtà sociale, culturale ed economica.

Dal canto suo invece il territorio può investire risorse (capitali, umane o materiali) per migliorare le infrastrutture della scuola.

La legge di riferimento

Inoltre, la scuola può stabilire appropriati e auspicati contatti con altre scuole e/o le famiglie degli studenti, ma anche con gli enti locali, le università e gli enti di ricerca, le associazioni di volontariato e le ONLUS, le agenzie di formazione, nonché i commercianti e le imprese del territorio.

Infatti, tra gli strumenti normativi che, in virtù dell’autonomia scolastica, possono essere messi a disposizione della scuola, vi sono appunto le reti di scuole previste dall’art. 7 del D.P.R. 275/1999 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

  • “le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali (c. 1);

Ma non solo; citando il testo della legge, si può scoprire anche che – come già anticipato:

  • le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi (c. 8);
  • le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale (c. 9);
  • le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti istituzionali coerenti col Piano dell’Offerta Formativa […] e per l’acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo” (c. 10).

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